Giovedì, 12 Dicembre 2024

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
(APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE NELLA SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 2014)


TITOLO I - SCOPI ED ATTIVITÀ SOCIALE
Articolo 1
Attività e scopi sociali
1. L'attività istituzionale dell'Associazione è svolta escludendo ogni fine di lucro o di rimunerazione sia per l'Associazione stessa sia per i soci. La diffusione dell'interesse per i beni culturali avviene sulla base degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea dei soci, nonché del programma predisposto dal Consiglio Nazionale, senza prescindere dall'interesse per l'ambiente e il territorio, in cui gli stessi beni sono inseriti e dai quali, pertanto, non possono essere avulsi.
2. Le iniziative dell'Associazione per attuare la diffusione prevista dal comma uno consistono, in via esemplificativa, nelle seguenti attività: conferenze e corsi didattici, corsi di aggiornamento, campi di ricerca archeologici, ricerche scientifiche nel settore dei beni culturali, manifestazioni educative e interventi nelle scuole, indagini, ricerche scientifiche, seminari di studio, convegni, incontri e congressi, visite guidate, viaggi d’istruzione, turismo culturale, mostre ed esposizioni, pubblicazioni culturali e specialistiche, operazioni professionali, costituzione di depositi comunali e ogni altra iniziativa rientrante negli scopi sociali o a questi finalizzata.
3. Potranno essere svolte anche altre attività, idonee a diffondere, specialmente tra i giovani e nella scuola, l'interesse per i beni culturali, comprensivo dell'interesseper l'ambiente e il territorio.

Articolo 2
Attività di salvaguardia
1. La conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali sono promosse dall'Associazione nel rispetto delle leggi statali e regionali, sia offrendo collaborazione a organismi pubblici e privati interessati agli stessi beni culturali, sia promuovendo iniziative atte a formare e coinvolgere l'opinione pubblica, per favorire il rispetto e l'attuazione delle leggi e dei principi di tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente.
2. La collaborazione prevista dal comma uno, sviluppa l'operatività dell'Associazione e può dare origine a proposte e sollecitazioni di carattere gestionale, legislativo e giudiziario, dirette all'autorità costituita cui spettano la salvaguardia e il recupero dei beni culturali e dell'ambiente.
3. L'Associazione svolge attività di vigilanza in tutte le situazioni in cui si configuri una minaccia, diretta o indiretta, oggettiva o deliberata, al patrimonio culturale segnalando e denunciando abusi e violazioni che rechino danni al patrimonio stesso.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

SEZIONE I - SEDE CENTRALE
Articolo 3
Definizione
1. La Sede centrale è l'insieme degli organi associativi individuali e collegiali, ai quali compete un rapporto costante, diretto e immediato con le Sedi Locali ed è composta di: Consiglio Nazionale, Comitato Direttivo, Presidente dell'Associazione.
2. Possono essere iscritti presso la Sede centrale i membri del Comitato Direttivo, il Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale, il Tesoriere e inoltre i soci, che risiedono in una regione ove non esistono Archeoclub locali, a qualunque categoria appartengano, disposti a operare volontariamente nell'ambito della stessa Sede centrale.

SEZIONE II - SEDI LOCALI
Articolo 4
Denominazione e requisiti
1. La Sede Locale, che prende il nome da un Comune, da un territorio, da un comprensorio, oppure da un'area storica o geografica, s’intende costituita con l'approvazione da parte del Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 16 comma 4 lettera c) dello Statuto sociale, della richiesta avanzata da cittadini italiani maggiorenni che abbiano compilato gli appositi moduli per divenire soci ordinari e che siano almeno in numero di quindici.
2. In uno stesso Comune, solo ove se ne ravvisi l’opportunità, possono essere costituite dal Comitato Direttivo anche più Sedi Locali, le quali assumono la denominazione del Comune accompagnata dal nome della suddivisione amministrativa  (quartiere, terziere etc.) o geografica (sud, nord etc.).
3. La Sede Locale persegue lo scopo istituzionale dell'Associazione in un ambito territoriale o comprensoriale collegato a uno o più comuni e opera in piena autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale nel rispetto dello Statuto sociale e del presente Regolamento.
4. In alternativa alla procedura di cui al comma 1, la costituzione di una Sede Locale può altresì avvenire per formazione progressiva secondo la seguente procedura e sentito il Consigliere Rappresentante Regionale: a) almeno tre persone aventi i requisiti per divenire soci ordinari costituiscono un comitato promotore;
b) il comitato promotore inoltra domanda al Comitato Direttivo il quale per il periodo di due anni registra la Sede costituenda tra quelle in formazione progressiva;
c) I componenti del comitato promotore e coloro che successivamente aderiscano all’iniziativa, s’iscrivono all'Archeoclub d'Italia anche in deroga ai limiti temporali previsti dallo Statuto e dal Regolamento, sino a raggiungere il minimo di soci previsto dal comma 1;
d) Raggiunto il limite, la Sede è automaticamente costituita senza ulteriore approvazione a condizione che entro 60 giorni dal raggiungimento del limite di soci siano tenute regolari elezioni per la nomina degli organi sociali e ne sia data comunicazione degli esiti al Consiglio Direttivo;
e) nel biennio di formazione progressiva la Sede istituenda e i soci a essa iscritti sono considerati a tutti gli effetti Sedi Locali e soci di Archeoclub d'Italia;
f) ove al termine del biennio non sia raggiunto il limite minimo, il Consiglio Direttivo tenuto conto del numero di soci registrato e degli sviluppi effettivi dell’istituenda Sede può disporre una deroga al limite minimo, anche per un periodo limitato.
5. Ove il numero minimo non sia definitivamente raggiunto la Sede non è costituita e i soci possono iscriversi ad altra Sede di Archeoclub limitrofa anche sotto forma di delegazione ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento ovvero costituire una Sede comprensoriale tra più comuni limitrofi che nel complesso raggiunga il numero minimo di quindici soci.
Articolo 4 BIS
Sedi comprensoriali
1. Il comitato Direttivo, sentito il coordinatore regionale, può autorizzare la costituzione di Sedi comprensoriali aventi competenza su più comuni limitrofi. S’intendono per limitrofi i comuni che siano tra loro direttamente confinanti, secondo la definizione di “comuni di prima cintura” adottata dall’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia – ANCI., almeno con uno dei comuni della Sede comprensoriale.
2. La costituzione della Sede comprensoriale può avvenire solo ove i comuni che la compongono appartengano a una medesima area territoriale contraddistinta da omogeneità sotto il profilo culturale (archeologico, demoentoanropologico, etc.).
3. La Sede comprensoriale prende il nome dall’area territoriale omogenea di cui al comma 2. Essa può coprire anche una sola parte dell’area territoriale omogenea e in tal caso assume un’ulteriore specificazione derivante da identificabili distintive caratteristiche culturali, storiche, morfologiche, geografiche o orografiche etc., quali: est, ovest, nord, sud, alta, bassa, romana, etrusca, latina etc.
4. La Sede comprensoriale può essere costituita solo ove in ciascuno dei comuni almeno un socio abbia la residenza o il domicilio o un centro apprezzabile d’interessi, quali ad es. una seconda casa, che permetta un suo effettivo, coinvolgimento per la tutela e valorizzazione del territorio comunale.
5. La richiesta di autorizzazione di una Sede comprensoriale è avanzata almeno da tanti soci quanti siano i comuni coinvolti, rispondenti ai requisiti di cui al comma 4. E’ ammessa la formazione progressiva di cui all’articolo 4, comma 4 e in tal caso il numero minimo di richiedenti è determinato ai sensi della prima parte del presentecomma. I proponenti indicano il comune di riferimento solo ai fini della individuazione dei comuni limitrofi e definiscono la sede della Sede comprensoriale, anche a rotazione periodica tra tutti i comuni partecipanti.
6. Ove nell’area omogenea di cui al comma 2 sussistano già Sedi di Archeoclub regolarmente costituite, il Comitato Direttivo acquisisce il parere delle stesse e, ove si registrino dissensi o opposizioni e non si acquisisca preliminarmente il consenso di tali Sedi ad aderire alla Sede comprensoriale, autorizza la costituzione solo a condizione che non sussistano sovrapposizioni, interferenze o confusioni d’immagine tra le Sedi.
7. Avverso la deliberazione del Comitato Direttivo, i soci interessati ricorrono al Collegio dei Probiviri.
Articolo 5
Modalità d’iscrizione
1. Le iscrizioni all'Archeoclub d'Italia sono raccolte dalle Sedi Locali o dalla Sede centrale per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 2. Il Consiglio Direttivo di ciascuna Sede delibera l'accettazione della domanda di Associazione, eventualmente delegandola al Presidente locale.
2. Gli elenchi associativi e le relative quote sono trasmessi alla Sede centrale entro il 20 febbraio di ciascun anno a firma del Presidente della Sede Locale, il quale attesta con la sua firma che le richieste d’iscrizione sono state accettate dalla Sede Locale. Non sono presi in considerazioni elenchi che non contengano la firma autografa del Presidente.
Articolo 6
Riduzione del numero dei soci
1. La Sede Locale, alla quale venga meno il numero dei soci previsto dall'articolo 4, rimane formalmente costituita per il periodo di due anni al fine di consentire ai soci dimissionari o morosi di rientrare nell'ambito dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del presente Regolamento.
2. La Sede Locale che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, è rappresentata dal socio che ha ricoperto la carica di Presidente della stessa Sede Locale o, in mancanza, dal socio designato dal Comitato Direttivo.
Articolo 7
Delegazioni
1. A una Sede Locale regolarmente costituita possono essere accorpate delegazioni composte di soci iscritti presso la Sede Locale principale e residenti in altri comuni, dove non è temporaneamente costituibile una Sede Locale.
2. La delegazione, approvata ai sensi dell'articolo 16 comma 4 lettera c) dello Statuto, ha carattere diffusivo e promozionale, prende il nome dalla Sede principale cui aggiunge il nome del comune, o territorio, o comprensorio, oppure di un'area storica o geografica. I soci della delegazione nominano un loro rappresentate.
3. La Sede Locale, qualora si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 6, può essere trasformata in delegazione con provvedimento del Comitato Direttivo che indica la Sede principale cui essa è accorpata.
4. La delegazione, qualora si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del presente Regolamento, può essere trasformata su richiesta in Sede Locale con provvedimento del Comitato Direttivo.
5. Nel Consiglio Direttivo della Sede principale è comunque presente un rappresentante della delegazione.
6. Il Consigliere Rappresentante Regionale può assumere direttamente il coordinamento di una o più delegazioni della regione, che in tal caso non sono accorpate ad alcuna Sede Locale. Il Coordinatore regionale esercita, in tali casi, le funzioni di Presidente della delegazione, sino alla sua trasformazione in Sede Locale o allo scioglimento, o all’accorpamento a una Sede Locale deliberato, congiuntamente, dai Comitati Direttivi della Sede e della delegazione.

SEZIONE III - STRUTTURE SPECIALIZZATE
Articolo 8
Strutture specialistiche
1. Per il raggiungimento di scopi settoriali, nel perseguimento dei fini associativi, possono essere istituite, con deliberazione del Consiglio Nazionale, strutture specializzate che aggiungono alla propria denominazione specifica il logo Archeoclub d'Italia.
2. Alle strutture di cui al comma 1 possono iscriversi esclusivamente i soci di Archeoclub d'Italia, a qualunque categoria e Sede o delegazione appartenenti.
3. La struttura specializzata si dota di un proprio Statuto e Regolamento ispirati e comunque non in contrasto con lo Statuto e il Regolamento di Archeoclub d'Italia, che sono sottoposti all’approvazione del Consiglio Nazionale.
4. Le strutture di cui al comma 1 godono di autonomia contabile, non impegnano Archeoclub d'Italia né sotto il profilo economico né per quanto concerne la politica dell’Associazione e sono tenute a uniformarsi agli indirizzi amministrativi e di politica associativa indicati dal Consiglio Nazionale.
Articolo 9
Centro studi
1. Con deliberazione del Comitato Direttivo è istituito il Centro studi Archeoclub d'Italia.
2. Il Centro studi ha il compito di elaborare studi e progetti inerenti agli scopi associativi, sia d'iniziativa sia su richiesta degli organi sociali. Può partecipare a progetti di ricerca pubblici e privati, eseguire attività di progettazione e gestione nel settore dei beni culturali e ambientali, anche in associazione o joint venture con soggetti pubblici o privati, costituendosi secondo le figure giuridiche previste dalla
legge. 
3. Le attività economiche e finanziarie del Centro Studi sono gestite con contabilità separata da quella di Archeoclub d’Italia.
4. Il Presidente del Centro Studi è nominato dal Comitato Direttivo tra persone che vantino una comprovata conoscenza del settore dei beni culturali e ambientali, anche tra non soci. Il Presidente è coadiuvato da un numero massimo di dieci persone da lui cooptate tra personalità della cultura anche non soci, scelti per la loro competenza e per l'apporto scientifico e professionale che, volontariamente, possano e intendano fornire all'Associazione. Il Presidente del Centro studi e il Presidente del Comitato scientifico assicurano il coordinamento e le sinergie tra i due organi.
5. Il Centro studi utilizza le strutture amministrative della Sede centrale e, occorrendo, delle Sedi Locali e i suoi programmi sono approvati dal Comitato Direttivo.

TITOLO III - I SOCI
Articolo 10
Requisiti per divenire soci
1. Oltre quanto previsto dallo Statuto, i requisiti per ricoprire la qualità di socio, di qualsiasi categoria, sono: la maggiore età, salvo che per i soci juniores, e l'accettazione dello Statuto e del presente Regolamento.
2. La qualifica di socio sostenitore è conferita dal Comitato Direttivo al socio il quale, versa la quota nell’ammontare definito dal Consiglio Nazionale.
3. I soci onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera p) dello Statuto su proposta del Presidente o di almeno due terzi dei Consiglieri nazionali o di 100 Sedi Locali.
4. Ai sensi dell’articolo 11, comma 7 dello Statuto, alla scadenza del mandato, il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente subentrato o di almeno due terzi dei suoi componenti, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile, e in considerazione dei suoi meriti associativi o scientifici, il titolo onorifico di “Presidente emerito”. Egli è socio onorario vitalizio
dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.
5. I soci juniores hanno un massimo di 18 anni. Per l'appartenenza alla categoria dei soci juniores il Consiglio Nazionale delibera annualmente la quota relativa nonché la realizzazione di campagne promozionali per diffondere tra i giovani l'Associazione.
6. Il Consiglio Nazionale, all'interno della categoria dei soci ordinari, può stabilire quote differenziate in ragione di particolari qualità o status degli stessi, anche prevedendo l'erogazione parziale di servizi da parte dell’Associazione.
7. Il Consiglio Nazionale può attribuire la qualifica di socio aggregato alle associazioni straniere analoghe ad Archeoclub d’Italia, a condizioni di reciprocità.
Articolo 11
Accettazione dello Statuto e del Regolamento
1. Chi richiede di essere associato ad Archeoclub d’Italia compila e sottoscrive un modulo apposito di domanda di ammissione a socio, qualunque sia la categoria ad eccezione dei soci onorari, la cui sottoscrizione dichiara e comporta l'accettazione incondizionata dello Statuto e del presente Regolamento.
2. La sottoscrizione del modulo di associazione comporta altresì la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di indegnità previste dal’articolo 5, comma 3 dello Statuto. La falsità della dichiarazione, a prescindere dal contenuto di essa, costituisce di per sé violazione gravissima delle norme statutarie, punita con la esclusione.
3. In ogni momento, su segnalazione di un socio o d’ufficio, il Comitato Direttivo può verificare la sussistenza o permanenza dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 3 dello Statuto
Articolo 12
Quote associative
1. I soci, fatta esclusione di quelli onorari, a qualunque categoria appartengano, sono tenuti al pagamento della quota sociale, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Nazionale, entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno.
2. Il termine di cui al comma uno può essere anticipato dal Consiglio Nazionale per giustificati motivi.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 2 dello Statuto, è attribuita la qualifica di socio familiare esclusivamente al richiedente l’iscrizione che sia coniuge o parente entro il secondo grado convivente il socio ordinario. Il socio familiare lo dichiara sotto la sua responsabilità associativa.
Articolo 13
Perdita della qualità di socio
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 4 dello Statuto, la qualifica di socio si perde per:
a) Dimissioni, presentate per iscritto dal socio al Consiglio Direttivo della Sede di appartenenza, che ne informa immediatamente la Sede centrale. Non sono soggette ad accettazione e decorrono in ogni caso dalla data di presentazione.
b) morosità nel pagamento della quota associativa o di ogni altro emolumento comunque dovuto all’Associazione per oltre un anno solare. La decadenza opera automaticamente allo spirare del 31 marzo dell’anno successivo.
c) esclusione deliberata dall’Assemblea a seguito di conforme decisione del Collegio dei Probiviri. Nelle more della decisione dell’Assemblea, il Presidente, su conforme deliberazione del Comitato Direttivo, può sospendere cautelarmente il socio qualora i fatti rilevanti disciplinarmente possano determinare un danno grave e irreparabile all’Associazione anche sotto il profilo dell’immagine, del prestigio e dell’autorevolezza.
2. Nel caso di morosità nel pagamento della quota sociale, sin dal giorno successivo alla scadenza del termine annuale stabilito dal Consiglio Nazionale, sono sospesi tutti i diritti associativi. Tuttavia è sempre ammessa la regolarizzazione dell’Associazione, purché entro l'anno solare successivo, e in tal caso i diritti sociali decorrono dalla data del pagamento della quota, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5 dello Statuto per quanto concerne l'elettorato attivo e passivo.
3. Con la decadenza dalla qualifica di socio vengono meno diritti e doveri verso l'Associazione.
Articolo 14
Esclusione e riammissione del socio
1. L'esclusione dalla qualifica di socio, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 lettera c) dello Statuto è disposta dall’Assemblea.
2. Nel caso previsto dall’articolo 27, comma 1, lettera d) (sanzione dell’esclusione) il Collegio dei Probiviri comunica al Presidente dell’Associazione l’irrogazione della sanzione dell’esclusione e il Presidente propone all’Assemblea, nella prima riunione utile, l’applicazione della sanzione.
3. Ove sussistano i presupposti, il Presidente, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, esercita il potere cautelare di cui all’articolo 5, comma 4 lettera c) dello Statuto.
4. La riammissione prevista dall'articolo 15, comma 2 lettera h) dello Statuto è disposta dal Consiglio Nazionale, a richiesta del socio escluso, nella prima seduta utile su relazione del Presidente.
5. Nel caso previsto dall’articolo 5 comma 3 e 4, lettere a) dello Statuto, d’ufficio o su segnalazione di qualunque socio, il Presidente nazionale dispone accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni ostative ivi previste e, in caso positivo, trasmette i risultati al Consiglio Nazionale che, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera i) dello Statuto accerta la decadenza nella prima seduta utile.
Articolo 15
Gratuità delle attività associative
1. I soci, a qualunque categoria appartengano, offrono la loro opera gratuitamente, nell'interesse dell'Associazione e per il raggiungimento dello scopo sociale, salvo il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento di una determinata attività.
2. Tale rimborso consiste: nel ristoro delle spese di trasporto, vitto e alloggio debitamente documentate; nel ristoro delle spese di trasporto debitamente; nel ristoro delle spese di rappresentanza ai sensi degli articoli 34 e 35 del presente Regolamento, nel rispetto delle compatibilità di bilancio e secondo le direttive generali deliberate dal Comitato Direttivo.
Articolo 16
Rimborsi spese
1. In via del tutto eccezionale è ammesso un rimborso forfetario, che non costituisce emolumento ed è soggetto alle ritenute di legge, nei confronti di quei soci che volontariamente svolgono un'attività di notevole impegno in base ad un incarico del Comitato Direttivo o di un Consiglio Direttivo locale.
2. Il provvedimento d’incarico formale di cui al comma 1, oltre le generalità del socio, il numero della tessera e la sua offerta di collaborazione volontaria, deve contenere l'indicazione dell'attività da svolgere, la sua durata e l'importo massimo del rimborso forfetario nell'arco di tempo considerato.

TITOLO IV - ASSEMBLEE DEI SOCI
Articolo 17
Norme comuni a tutte le assemblee
1. Le assemblee dei soci, ordinaria, straordinaria ed elettorale, in forma personale ed epistolare, sono indette dal Presidente dell’Associazione almeno sessanta giorni prima della data stabilita e portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul notiziario «Archeoclub», ovvero tramite l’indirizzo e-mail comunicato dal socio all’atto dell’Associazione o successivamente. La spedizione del notiziario e l’invio della e-mail devono avvenire almeno trenta giorni prima la data di prima convocazione.
2. La convocazione contiene il giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno dei lavori.
3. All’Assemblea dei soci convocata per l’elezione degli organi sociali prende parte una Commissione elettorale nominata dal Consiglio Nazionale, che può delegare tale incombenza al Presidente, composta di tre soci, alla quale competono, durante e dopo l'Assemblea, tutti gli adempimenti connessi alle operazioni di voto e allo scrutinio quali: la scelta degli scrutatori, lo spoglio delle schede, la nomina di un segretario e la stesura di un verbale con i risultati elettorali.
4. La votazione per le elezioni avviene mediante schede elettorali, contrassegnate dalla firma o dalla sigla di almeno un componente della Commissione.
5. La scheda priva di almeno una firma o sigla di un componente della Commissione elettorale è nulla.
6. La Commissione elettorale predispone le schede con la sottoscrizione il giorno precedente le elezioni e le custodisce in una scatola sigillata recante sui sigilli la firma o la sigla dei componenti della Commissione stessa.
7. Le votazioni per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo e su qualunque altro argomento all'ordine del giorno, con esclusione delle elezioni degli organi sociali che si tengono a scrutinio segreto, avvengono per alzata di mano o con altro mezzo stabilito dal Presidente dell'Assemblea.
8. Il Presidente dell'Assemblea delibera lo scrutinio segreto per le votazioni riguardanti le persone  dei soci.
Articolo 18
Norme comuni alle assemblee epistolari
1. Il Comitato Direttivo, ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto può disporre che le assemblee ordinarie, le assemblee per il rinnovo delle cariche, anche locali, e le assemblee straordinarie si effettuino tramite posta, secondo le norme del presente Regolamento.
2. In tal caso la convocazione dell’Assemblea effettuata a norma degli articoli 17, commi 1 e 2 contiene l'indicazione espressa che la stessa si tiene anche in forma epistolare ai sensi dell'articolo 14 comma 1 lettera c) dello Statuto e l’avvertenza esplicita dell’alternatività tra la partecipazione al voto personale e quella epistolare.
3. Al notiziario è acclusa la scheda per il voto epistolare, debitamente gommata per assicurarne la chiusura e dunque la segretezza del voto, munita d’indirizzo della Sede Centrale e di un talloncino staccabile. Sulle schede elettorali epistolari non sono apposte le sigle di componenti la commissione elettorale.
4. In alternativa al sistema di cui al comma 3, il comitato Direttivo può prevedere che la scheda sia allegata alla e-mail e che le stesse, prive di talloncino, siano inserite a cura del socio stesso in una busta recante affrancatura a carico della Sede centrale, sempre debitamente sigillata per assicurare la segretezza del voto.
5. Sulla scheda è altresì riportato il luogo, la data e l'ora della convocazione dell’Assemblea in forma ordinaria nonché l'indicazione che il voto epistolare dovrà pervenire alla Sede centrale almeno cinque giorni prima di tale giorno e che le schede pervenute successivamente saranno annullate.
Articolo 19
Modalità del voto epistolare comuni a tutti i tipi di Assemblea
1. Il socio, dopo avere espresso il suo voto, secondo le diverse esigenze del tipo di consultazione, richiude la scheda utilizzando il bordo gommato, appone il suo nome e cognome, Sede di appartenenza e numero di tessera sul talloncino staccabile, e invia per posta, francatura a carico Archeoclub, la scheda presso la Sede centrale.
2. Qualora non si utilizzi la scheda gommata ma quella ricevuta tramite e-mail, il socio, dopo aver espresso il suo voto, inserisce la scheda nella busta con affrancatura a carico della Sede centrale, la sigilla e appone sul retro, come mittente, il proprio nome, cognome, Sede di appartenenza e numero di tessera.
3. In alternativa all'invio per posta i soci possono consegnare la scheda al Presidente della loro Sede di appartenenza, il quale ne cura l'inoltro, nei termini, alla Sede centrale.
4. Sono nulle le schede che risultino aperte, manomesse o recanti segni tali da individuare il socio votante, ovvero prive del talloncino o qualora sullo stesso, o sulla busta nel caso di cui al comma 2, non sia indicato il socio votante o colui che è indicato non risulti tra i soci aventi diritto al voto.
5. La Commissione elettorale, ricevute le schede il giorno prima dell’Assemblea, provvede, con l'ausilio degli uffici della Sede centrale, a prendere nota dei soci che hanno espresso il voto epistolare, staccando e conservando il talloncino unito a ciascuna scheda ovvero prendendo nota dei nominativi dei soci che hanno inviato le buste nel caso di cui al comma 2.
6. Le schede epistolari e le buste sono trasportate, a cura della commissione elettorale, nel luogo ove si tiene l'Assemblea nei modi usuali e ivi conservate chiuse sino alla chiusura delle operazioni di voto. Chiuse le operazioni di voto la Commissione unisce alle schede nell’urna quelle giunte per posta e quelle contenute nelle buste e
procede allo spoglio.
7. Nel giorno dell’Assemblea la commissione elettorale verifica la presenza personale dei soci che, unitamente alle schede epistolari, contribuisce al raggiungimento del quorum strutturale, e verifica che i soci che hanno espresso il voto epistolarmente non si presentino per votare una seconda volta.
8. Effettuate le opportune verifiche, la Commissione elettorale consegna ai soci che non abbiano già votato epistolarmente la scheda elettorale identica a quella già inviata per posta, priva del talloncino.
9. La Commissione elettorale esegue le operazioni di scrutinio secondo il seguente ordine:
a. Separa le schede epistolari dal loro talloncino, che conserva in un’urna apposita;
b. Inserisce le schede elettorali epistolari nell’urna contenente le schede ordinarie;
c. Unisce nell’urna delle schede ordinarie le buste prive di talloncino;
d. Conserva le buste insieme ai talloncini in apposita urna che sigilla non appena introdotte nell’urna tutte le schede epistolari;
e. Sigilla l’urna di cui alla lettera d);
f. Mischia tutte le schede contenute nell’urna ordinaria;
g. Procede allo spoglio e al conteggio dei voti aprendo anche le buste checonserva in sieme ai talloncini.
h. Redige il verbale di tutte le operazioni.
Articolo 20
Assemblea ordinaria annuale
1. In occasione dell’Assemblea ordinaria annuale, convocata per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, la scheda di cui all'articolo 19 contiene apposite caselle con l’indicazione «approvo» o «non approvo» in corrispondenza delle domande di approvazione dei due documenti contabili.
2. Nel notiziario contenente la scheda, o nella e-mail di convocazione, sono altresì pubblicati i documenti contabili sottoposti al voto e le relazioni del Presidente, del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 21
Assemblea per il rinnovo delle cariche
1. In occasione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali, la Sede centrale, per il tramite dei Presidenti delle Sedi Locali, cura l'informazione ai soci su coloro che siano proposti o intendano proporsi per essere eletti quali Consiglieri nazionali o Consiglieri rappresentanti regionali.
2. Fermo restando il diritto di elettorato passivo per tutti i soci, sono pubblicati sul bollettino che contiene la scheda elettorale, e sulle schede stesse, i nomi dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale, Proboviro o Revisore dei conti, proposti dal Consiglio Nazionale uscente, dal collegio dei Probiviri o da almeno dieci Sedi Locali.
3. Le candidature di cui al comma 2 proposte dalle Sedi Locali devono pervenire al Consiglio Nazionale almeno quindici giorni prima dell'invio del bollettino che contiene l'indizione delle elezioni al fine di rendere possibile la pubblicazione sulle schede elettorali. Per consentire alle Sedi Locali di proporre i candidati, il Presidente Nazionale almeno sessanta giorni prima dell’Assemblea invita i Presidenti a iniziare le procedure locali per la designazione dei candidati.
4. In corrispondenza di ciascun candidato è pubblicato sul bollettino altresì un brevissimo curriculum vitae contenente, oltre ai dati anagrafici, la professione e le cariche sociali ricoperte dal candidato.
5. I nominativi dei candidati Rappresentanti regionali sono riportati nel bollettino ma non sono stampati sulle schede.
Articolo 22
Modalità del voto per le elezioni
1. La scheda elettorale è divisa in due sezioni, rispettivamente per l’elezione dei Consiglieri nazionali e dei Consiglieri rappresentanti regionali.
2. La sezione relativa ai Consiglieri nazionali, ai Probiviri e ai Revisori dei conti contiene i nominativi dei candidati riportati sul bollettino e inoltre tante righe in bianco quanti sono i candidati da eleggere per permettere comunque l'espressione di un voto libero.
3. Ciascun elettore può apporre un numero di preferenze pari al numero dei soci da eleggere per le varie cariche nazionali, apponendo una croce nella casella adiacente al nome del candidato che intende votare ovvero scrivendo in chiaro il nome e cognome su una delle righe bianche e cancellando in tal caso un corrispondente numero dei nominativi già stampati.
4. Per l’elezione dei Consiglieri rappresentanti regionali l’elettore deve indicare espressamente il nome e cognome del prescelto.
5. Sono nulle le schede che permettano la riconoscibilità dell'elettore, nonché quelle che rendano impossibile l'interpretazione della volontà dell'elettore e in particolare quelle che contengano un numero di preferenze superiore al numero di candidati da eleggere nei singoli organi collegiali.
Articolo 23
Incompatibilità nell'esercizio del diritto di voto
1. Non possono votare per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nei casi d’incompatibilità previsti dall'articolo 21 del Codice civile che riguardano, tutti i membri del Comitato Direttivo, compresi il Presidente dell'Associazione, il Segretario Generale e il Tesoriere.
2. I soci aventi diritto all'elettorato attivo e passivo ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto sociale che non hanno espresso il voto epistolarmente, possono partecipare a tutte le assemblee con diritto al voto.
3. Possono esercitare il diritto di voto attivo e passivo solo i soci in regola con il pagamento delle quote sociali entro il giorno i cui il Presidente indice l’Assemblea.
Articolo 24
Svolgimento dell’Assemblea elettorale
1. Il giorno fissato per l'Assemblea elettorale, il Presidente della Commissione elettorale assume la Presidenza dell'Assemblea e da inizio alle votazioni comunicando l'orario in cui i seggi sono aperti, per non meno di otto ore nella giornata, nonché l'orario della sospensione delle votazioni, non superiore alle due ore, destinata all'esame dei reclami di cui al comma 3.
2. La Commissione elettorale consegna a ciascun socio votante, previo riconoscimento personale dello stesso una scheda di votazione.
3. Al fine di accertare la qualità di socio, il diritto di voto e la regolarità del pagamento della quota sociale fanno piena fede i tabulati redatti dal sistema elettronico della Sede centrale, tuttavia la Commissione può accertare i fatti prospettati dal socio anche mediante documenti originali da questi prodotti, eventualmente sospendendo le operazioni di voto per il tempo necessario.
4. L'elettore appone il suo voto sulla scheda e, ripiegatala, la consegna allo scrutatore che la inserisce attraverso una fessura nell'urna apposita, chiusa e sigillata e contrassegnata dalle firme o dalle sigle dei componenti della Commissione elettorale.
Articolo 25
Spoglio delle schede
1. Chiuse le votazioni, la Commissione provvede a risolvere i reclami eventualmente non esaminati nella sospensione apposita e, dopo l’espressione del voto da parte dei soci i cui reclami siano stati accolti, espletate le operazioni preliminari di cui all’articolo 19, comma 9), procede immediatamente all’apertura dell'urna e allo spoglio delle schede votate nell’Assemblea nonché di quelle pervenute per posta.
2. Qualora, a causa dell'ora tarda, si renda opportuno, la Commissione può deliberare di iniziare o proseguire lo spoglio anche in un giorno successivo.
3. Nel caso di cui al comma 2 la Commissione assume le necessarie cautele per la custodia delle schede già spogliate e di quelle ancora da spogliare, garantendone la conservazione.
4. Delle operazioni di voto è redatto un verbale a cura del segretario della Commissione, sottoscritto da questi e dai componenti della commissione.
Articolo 26
Assemblee annuali e straordinarie
1. Le norme di cui agli articoli da 17 a 25 si applicano a tutti i tipi di assemblee.
Articolo 27
Verbalizzazioni
1. Le decisioni, le approvazioni, le deliberazioni, gli indirizzi, le direttive e le ratifiche dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria, sia straordinaria, devono risultare dai verbali delle assemblee stesse, redatte nel corso delle relative riunioni.
2. I verbali di cui al comma uno devono essere portati a conoscenza del Consiglio Nazionale nella prima seduta utile, per l'esercizio, da parte dello stesso organo, dei compiti di cui all'articolo 9 dello Statuto sociale.

TITOLO V - GLI ORGANI SOCIALI
SEZIONE I - CONSIGLIO NAZIONALE

Articolo 28
Consiglio Nazionale
1.Il Consiglio Nazionale adotta provvedimenti che interpretano sia la volontà Assembleare sia quella dei soci, espressa nei termini di cui al comma 2.
2.Il Consiglio Nazionale, oltre a seguire le direttive e gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci, tiene conto delle richieste avanzate dagli organi dell'Associazione e dai singoli soci, purché conformi allo spirito associativo e ne trae lo spunto per appositi provvedimenti.
3.Il Consiglio Nazionale può affidare nel proprio ambito incarichi ispettivi e costituire commissioni, comitati, gruppi di ricerca e/o di lavoro, finalizzati a compiti determinati, stabilendone le modalità di funzionamento e la durata.
4.Il Consiglio Nazionale esercita l’azione disciplinare, su proposta del Comitato Direttivo, irrogando direttamente le sanzioni di cui all’articolo 27, comma 1 lettere a) e b) dello Statuto, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera g) del medesimo Statuto.
Articolo 29
Funzionamento del Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale, tranne casi eccezionali di urgenza, è convocato dal Presidente dell'Associazione con lettera diretta a ciascun membro del Consiglio stesso, o con e-mail al loro indirizzo elettronico, almeno 15 giorni prima della data stabilita.
2. Unitamente ai membri del Consiglio Nazionale, il Presidente dell'Associazione convoca i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri e il Tesoriere, i quali partecipano alle riunioni con facoltà di intervenire ma senza diritto al voto.
3. I membri del Consiglio Nazionale che non partecipano a una riunione devono giustificare la loro assenza con lettera diretta al Presidente dell'Associazione.
4. Le riunioni del Consiglio Nazionale, sia in prima sia in seconda convocazione, sono valide con la presenza della metà più uno dei relativi membri i quali non possono rilasciare deleghe o farsi sostituire e decadono dalla carica dopo tre assenze non debitamente giustificate, anche se non consecutive.
Articolo 30
Provvedimenti del Consiglio Nazionale
1. I provvedimenti adottati dal Consiglio Nazionale sono resi noti ai soci mediante pubblicazione del notiziario «Archeoclub» e sul sito dell’associazione.
2. L'osservanza degli atti deliberativi del Consiglio Nazionale è obbligatoria per tutti i soci, a qualunque categoria appartengano, pena l'adozione di provvedimenti disciplinari da parte dello stesso Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera g) dello Statuto sociale.
3. Il programma associativo predisposto dal Consiglio Nazionale, in base agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea dei soci, nonché il parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, devono essere portati a conoscenza degli organi destinatari nel nmodo più opportuno e pubblicati sul sito internet.

SEZIONE II - COMITATO DIRETTIVO
Articolo 31
Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo dell’Associazione al quale sono demandati i compiti attuativi del programma associativo.
Articolo 32
Convocazione
1. Il Comitato Direttivo, tranne casi eccezionali di urgenza è convocato dal Presidente dell'Associazione con lettera diretta a ciascun membro del Comitato stesso, o con e-mail al suo indirizzo elettronico almeno quindici giorni prima della data stabilita, oppure a data fissa preventivamente concordata.
2. Unitamente ai membri del Comitato Direttivo, il Presidente dell'Associazione convoca i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti i quali partecipano alle riunioni con facoltà d’intervento ma senza diritto al voto.
3. I membri del Comitato Direttivo che non partecipano a una riunione devono giustificare la loro assenza con lettera diretta al Presidente dell'Associazione.
4. I membri del Comitato Direttivo non possono rilasciare delega o farsi sostituire in occasione delle riunioni e decadono dalla carica dopo tre assenze non debitamente giustificate anche se non consecutive.
Articolo 33
Provvedimenti del Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo, per lo svolgimento dei compiti di cui all’articolo 31, comma 1 e nel quadro delle competenze attribuitegli, a carattere amministrativo, organizzativo e funzionale, provvede, oltre a tutti gli adempimenti e le incombenze previste dallo Statuto e dal Regolamento, a:
a) assumere personale sia presso la Sede centrale sia altrove, stabilendone il tipo d’impegno e la durata, nonché il compenso relativo;
b) affidare incarichi eccezionali ai soci, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, sia presso la Sede centrale sia altrove, definendone le caratteristiche operative nonché l'aspetto economico;
c) disporre l'erogazione di contributi alle Sedi Locali, determinandone l'importo;
d) avanzare richieste al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del presente Regolamento;
e) preparare tempestivamente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
f) Compiere ogni atto di gestione riservato al Comitato ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto.
g) Esercitare l’azione disciplinare deferendo i soci incolpati al Consiglio Nazionale chiedendo l’applicazione delle sanzioni del richiamo scritto o della censura o al Collegio dei Probiviri, chiedendo l’irrogazione delle sanzioni della sospensione dalle attività e dai diritti sociali o dell’esclusione.
SEZIONE III - IL PRESIDENTE
Articolo 34
Competenze
1. Il Presidente dell'Associazione, altrimenti definito Presidente Nazionale, ha l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme statutarie e regolamentari, per la cui inosservanza propone al Comitato Direttivo l’esercizio dell’azione disciplinare da parte del Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 15, comma 2 dello Statuto.
2. Ha altresì il dovere di promuovere, mantenere e rafforzare i rapporti con ilmondo esterno all'Associazione, particolarmente con gli organi pubblici e privati cheoperan o nel settore dei beni culturali.
3. Il Presidente dell'Associazione, nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 11 dello Statuto sociale, può emanare circolari, rivolgere inviti, convocare riunioni di tutti gli organi dell'Associazione, e delle Sedi Locali, effettuare riscossioni e disporre i pagamenti, risolvere i quesiti propostigli da organi e soci, assumere iniziative nell'interesse dell'Associazione, adottare delibere, informando di tutto il suo operato il Comitato Direttivo.
4. Il Presidente dell'Associazione informa il Comitato Direttivo e il Consiglio Nazionale, al quale risponde, dei provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, dello Statuto sociale, nonché dell'attività svolta ai sensi del presente articolo.
Articolo 35
Atti di gestione
1. Quale rappresentante legale dell'Associazione, il Presidente compie atti gestionali del patrimonio mobiliare e immobiliare, nei limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento.
2. L'apposizione della firma del Presidente dell'Associazione in calce ai mandati di pagamento e agli ordinativi d’incasso deve essere preceduta dalla firma del tesoriere che accerta la regolarità del pagamento o dell'incasso, l'imputazione della somma sui relativi capitoli di bilancio, la copertura finanziaria, l'esistenza di un documento probatorio, nonché le altre formalità, secondo quanto stabilito dall'articolo 45 del presente Regolamento.

SEZIONE IV - IL SEGRETARIO GENERALE
Articolo 36
Competenze
1. Il Comitato Direttivo può nominare, su proposta del Presidente, un Segretario Generale il quale risponde direttamente al Presidente.
2. I compiti del Segretario Generale sono determinati dal Comitato Direttivo
nell’atto di nomina.
Articolo 37
Direzione degli uffici e del personale
1. Il Segretario Generale, nello svolgimento dei compiti assegnati dal Comitato Direttivo ha la direzione del personale assunto presso la Sede centrale; coordina l'attività dei soci collaboratori o incaricati; controlla, coadiuvato dal Tesoriere, la gestione amministrativo-contabile della Sede centrale.

SEZIONE V - CONSIGLI DIRETTIVI LOCALI
Articolo 38
Costituzione, composizione e competenze
1. I Consigli Direttivi locali sono eletti dopo la costituzione della Sede Locale secondo le norme in vigore per la Sede Centrale, ad esclusione dell’utilizzazione del voto epistolare salvo ove la stessa sia autorizzata dal Comitato Direttivo ai sensi dell’articolo 18, comma 1.
2. I Consigli Direttivi locali sono composti di soci che godono dell'elettorato attivo e passivo, in misura seguente:
a) cinque membri nelle Sedi fino a 50 soci;
b) sette membri nelle Sedi da 50 a 100 soci;
c) nove membri nelle Sedi con oltre 100 soci.
3. I Consigli Direttivi locali, direttamente e tramite il Presidente locale, eletto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 dello Statuto sociale, svolgono tutte le attività che tendono all'attuazione dello scopo istituzionale dell'Associazione nell'ambito comunale, comprensoriale o zonale, in particolare provvedono a:
a) realizzare nell'ambito comunale territoriale o comprensoriale, quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del presente Regolamento;
b) predisporre un programma operativo di massima delle attività per l'anno in
corso, da inviare al Comitato Direttivo entro il 28 febbraio; eventuali richieste di
contributo devono essere accompagnate da un dettagliato preventivo di spesa;
c) instaurare rapporti di collaborazione con l'Amministrazione comunale e le autorità cittadine;
d) stabilire contatti con altre Sedi della Provincia e della Regione;
e) promuovere, senza alcuna particolare formalità sentito il Consigliere Rappresentante Regionale, ai sensi dell’articolo 17, comma 6 dello Statuto, la costituzione di Comitati operativi, composti di rappresentanti di più Sedi Locali a carattere regionale, provinciale o zonale per facilitare il raggiungimento degli scopi istituzionali;
f) prendere iniziative per attività associative, presentando domande di sovvenzione, richieste di autorizzazione, istanze di vario genere;
g) informare il Comitato Direttivo ai sensi degli articoli 31 e 39 del presente Regolamento, trasmettendo copia degli atti deliberativi di cui al comma 4, nonché dei documenti amministrativo-contabili a questi collegati;
h) avanzare richieste al Consiglio Nazionale, ai sensi dell'articolo 28 del presente Regolamento;
i) emanare, eventualmente, un Regolamento interno, da inviare per conoscenza alla Sede centrale entro trenta giorni dall’adozione, per il miglior funzionamento della Sede Locale, nel rispetto dello Statuto sociale e del presente Regolamento;
j) affidare incarichi eccezionali ai soci, ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento, definendone le caratteristiche operative nonché l'aspetto economico.
4. I Consigli Direttivi locali curano l'amministrazione delle Sede Locale, a tale scopo, oltre alla quota sociale nazionale da riversare alla Sede Centrale deliberano l’importo di una quota sociale locale per il finanziamento delle attività. Curano altresì l’affidamento di incarichi a soci, l'organizzazione del personale eventualmente assunto, il funzionamento delle strutture operative nonché l’applicazione del Regolamento
interno di cui al comma tre, lettera i).
5. Redigono un bilancio preventivo e un conto consuntivo approvati dall’Assemblea locale.
6. In accordo con le esigenze organizzative il Consiglio Direttivo locale può prevedere l'affidamento a taluno dei componenti del Consiglio dell'incarico di Vice Presidente e di Tesoriere.

TITOLO VI - ADEMPIMENTI DELLE SEDI LOCALI
Articolo 39
Comunicazione dei documenti contabili
1. Entro il 15 marzo di ciascun anno le Sedi Locali fanno pervenire alla Sede centrale il verbale dell'Assemblea nella quale sono stati approvati il bilancio preventivo e il conto consuntivo di competenza, unitamente alle relazioni e al piano dei conti.
Articolo 40
Consigliere Rappresentante Regionale e Comitato Regionale
1. In attuazione dell’articolo 22, comma 3 dello Statuto i Presidenti delle Sedi Locali di ciascuna regione sono tenuti a individuare una più Sedi Locali regionali idonee a fornire al Consigliere Rappresentante Regionale ogni assistenza, anche amministrativa, per lo svolgimento delle sue funzioni.
2. Le Sedi Locali sono tenute altresì a fornire al Consigliere Rappresentante Regionale ogni assistenza e ausilio. Il rifiuto determina l’applicazione dell’articolo 22 comma 4 dello Statuto.
3. In ciascuna regione il Consigliere Rappresentante Regionale convoca i Presidenti delle Sedi locali per l’elezione dei tre componenti il Comitato Regionale ai sensi dell’articolo 23 dello Statuto.
4. Ove nella regione siano presenti meno di tre Sedi Locali il Comitato Regionale è composto dai Presidenti delle Sedi esistenti.
5. Il Consigliere Rappresentante Regionale convoca il Comitato Regionale almeno una volta ogni tre mesi, preferibilmente presso la Sede di cui al comma 1, ovvero anche in altre Sedi a rotazione.
6. I Presidenti delle Sedi Locali della Regione sono convocati dal Consigliere Rappresentante Regionale, secondo modalità determinate con regolamento approvato dall’Assemblea dei Presidenti della regione appositamente convocata dal Consigliere Rappresentante Regionale.

TITOLO VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 41
Competenze
1. Il Collegio dei Revisori dei conti nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 24 dello Statuto sociale:
a) esamina i provvedimenti emessi da organi dell'Associazione che comportino una spesa diretta o indiretta, ai fini della loro rispondenza alle norme statutarie regolamentari;
b) controlla la regolarità dei mandati di pagamento e degli ordinativi d’incasso, nonché degli allegati documenti probatori;
c) effettua una verifica amministrativo-contabile, presso gli Uffici della Sede centrale, nel corso di un trimestre;
d) certifica la regolarità del bilancio preventivo e del conto consuntivo ad approvazione avvenuta da parte dell'Assemblea, per gli usi consentiti dalle leggi vigenti.
2. II Collegio dei Revisori dei conti si riunisce su convocazione del Presidente del Collegio stesso effettuata almeno dieci giorni prima della data stabilita e partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo con facoltà d’intervento ma non di voto.

TITOLO VIII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 42
Regolamento e provvedimenti del Collegio
1. Il collegio dei probiviri, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 25 e seguenti dello Statuto sociale, adotta un Regolamento di procedura e di funzionamento ispirato ai principi del contraddittorio e del rispetto del diritto alla difesa, che è comunicato, per conoscenza, al Consiglio Nazionale e allegato al presente Regolamento.
2. Il Collegio, in ogni caso, opera con totale autonomia e indipendenza dagli organi dell’Associazione.
3. In caso di condanna all’esclusione, il Collegio, trasmette la decisione al Presidente Nazionale che propone all’Assemblea l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’articolo 12, comma 4, lettera d).
4. In caso di condanna alla sospensione dalle attività e dai diritti sociali, il Collegio irroga direttamente la sanzione e la comunica al Presidente per l’esecuzione.
5. Ove il Collegio, sia in caso di deferimento sia in caso di reclamo ex articolo 26, comma 1, lettera a) dello Statuto, ritenga di infliggere la sanzione della censura o del richiamo scritto, irroga direttamente la sanzione mediante la comunicazione della decisione al condannato tramite la Segreteria della Sede Centrale.

TITOLO IX - COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Articolo 43
Competenze
1. Il Comitato Tecnico Scientifico di cui all’articolo 31 dello Statuto è composto di un massimo di trenta membri di provata e sicura competenza nel campo giuridico, scientifico e tecnico relativi ai beni culturali e ambientali.
2. nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 31 dello Statuto sociale, esamina i quesiti e le proposte riguardanti l'Associazione, esprimendo gli opportuni pareri, su richiesta specifica degli organi sociali.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce, anche non in seduta plenaria, su convocazione del Presidente del Comitato stesso, effettuata almeno dieci giorni prima della data stabilita.
4. Il Presidente del Comitato può istituire dipartimenti con specifiche competenze.
5. Il Comitato elabora programmi di ricerca nel settore dei beni culturali e ne propone al Comitato Direttivo il finanziamento e l’attuazione.
6. il Comitato Scientifico agisce in piena autonomia scientifica e professionale in coerenza con gli scopi statutari e le linee di politica dei beni culturali deliberate dall'Associazione. Il Presidente del Comitato scientifico e il Presidente del Centro studi assicurano il coordinamento e le sinergie tra i due organi.

TITOLO X - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVO-CONTABILE
Articolo 44
Gestione amministrativo-contabile
1. Gli organi dell'Associazione ai quali compete la gestione amministrativo-contabile sono: il Comitato Direttivo, il Presidente dell'Associazione,
nonché i Consigli Direttivi locali per la parte di loro competenza territoriale, secondo quanto stabilito dall'articolo 38 del presente Regolamento.
2. Il Tesoriere collabora con gli organi di cui al comma uno per la gestione amministrativo-contabile e, in particolare, curando le scritture contabili e svolgendo le attività a esse collegate.
3. I compiti di cura delle scritture contabili possono essere attribuite a professionisti esterni, sotto la supervisione del tesoriere.
Articolo 45
Le scritture contabili
1. le scritture contabili di cui all'articolo 44 sono tenute dagli Uffici della Sede centrale all'uopo organizzati, con personale espressamente assunto che opera sotto la direzione Tesoriere, ovvero da professionisti esterni ai sensi dell’articolo 44.
2. Le scritture contabili, che riguardano le entrate e le uscite, risultano da appositi registri, nonché da ordinativi d’incasso e mandati di pagamento i quali, oltre ad avere allegati in copia i documenti probatori, contengono le seguenti indicazioni: data di emissione, numero progressivo, esercizio di competenza, capitolo d’imputazione, causale dell'incasso o del pagamento, importo sia lordo sia netto, sottoscrizione
secondo quanto previsto dall'articolo 35 del presente Regolamento, eventuale firma di quietanza.
3. Le notizie di carattere amministrativo-contabile che affluiscono alla Sede centrale dalle Sedi Locali sono quelle previste dagli articoli 38, comma 2, lettera b) e 39 comma 1 del presente Regolamento e possono essere usate per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonché per le variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio finanziario.
Articolo 46
Estinzione di una Sede Locale
1. In caso di estinzione, per qualsiasi motivo, della Sede Locale il relativo patrimonio è devoluto a una Sede Locale della medesima regione prescelta dal Comitato Regionale ovvero, ove questo non possa o non voglia deliberare, dal Comitato Direttivo dell'Archeoclub d'Italia.

TITOLO XI – NORME FINALI E TRANSITORIE
Articolo 47
Vigilanza dei soci
1. L'inosservanza delle norme statutarie e regolamentari può essere segnalata da tutti i soci, con lettera sottoscritta diretta al Comitato Direttivo, il quale, se ritiene la notizia assistita da sufficiente fumus, esercita l’azione disciplinare ai sensi dell’articolo 16, comma 2 dello Statuto e dell’articolo 33, comma 1, lettera g), ovvero la trasmette al Consiglio Nazionale che esamina il caso nella prima seduta utile, ai fini di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 lettera g) dello Statuto e dall'articolo 28 del presente Regolamento.
Articolo 48
Adeguamento al nuovo Regolamento
1. Le Sedi Locali attualmente costituite si adeguano entro due anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento alle norme di cui all’articolo 6.
Articolo 49
Anticipazione delle strutture regionali
1. Sino al primo rinnovo delle cariche sociali successivo all’approvazione dello Statuto, avvenuta nell’Assemblea straordinaria del 10 marzo 2014, i compiti dei Consigliere Rappresentante Regionale sono svolti da un Consigliere Nazionale appartenente a una Sede Locale della Regione o, in mancanza, da un Presidente di Sede Locale della Regione scelti dai Presidenti della Regione all’uopo convocati dal Consigliere Nazionale o, in mancanza, dal Presidente Locale più anziano d’età.
2. La convocazione di cui al comma 1 avviene entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Nazionale.
3.
Articolo 50
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, pubblicato nel notiziario «Archeoclub» e sul Sito dell’Associazione, entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a tutti i soci, a qualunque categoria appartengano e qualunque carica ricoprano, di rispettarlo e farlo rispettare.

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