Lunedì, 14 Ottobre 2024

STATUTO

Archeoclub d’Italia onlus
Ente Morale
D.P.R. 24 luglio 1986 n. 565
- STATUTO NAZIONALE -

 


Art. 1 - Costituzione e scopi
1. L'Archeoclub d'Italia è un'Associazione culturale e di volontariato con finalità di solidarietà sociale, civile e culturale, senza fini di lucro, a carattere nazionale con Sede in Roma, ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, riconosciuta quale persona giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1986 n. 565.

2. L'Associazione persegue i seguenti scopi:
a) promuovere e valorizzare i beni culturali, paesaggistici e ambientali di cui al Codice dei Beni Culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al Codice dell’Ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive loro modificazioni e integrazioni;

b) tutelare e valorizzare la natura, l’ambiente, e il paesaggio;
c) diffondere fra i cittadini, e in particolare fra i giovani e nella scuola, l'interesse per i beni culturali e per l'ambiente;
c bis) contribuire alla formazione di una pubblica opinione informata sui Beni Culturali, anche in maniera critica e propositiva;
d) assicurare ai soci occasioni per il proprio arricchimento culturale;
e) concorrere con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti pubblici e privati, con gli Organi dell’Unione Europea e con gli altri Organismi internazionali o comunque Stati esteri, quale Associazione di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, a tutelare e promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente nazionali ed europei nei limiti previsti dalle leggi e dalle disposizioni del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo e del Ministero per l’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare;
f) organizzare corsi di formazione professionale e di aggiornamento anche per docenti e operatori culturali e ambientali.
g) svolgere compiti di protezione civile nel settore di Beni Culturali secondo le disposizioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni all’uopo iscrivendosi nel Registro nazionale delle Associazioni di protezione civile.
3. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 2, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.
4. Gli scopi di cui al comma 2 sono perseguiti dall'Associazione improntando la propria attività ai principi della qualità nella gestione dell'organizzazione e delle procedure operative.
5. Archeoclub d’Italia è altresì un’Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di cui all’anagrafe prevista dall’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni e integrazioni. Nella denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico è presente la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.
6. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle tipiche delle ONLUS, a eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
7. Gli utili o gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente.

Art. 2 - Organizzazione operativa
1. L'Associazione si articola in Sedi locali costituite secondo le modalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione del presente Statuto.
2. L'Associazione svolge attività:
a) nazionali e internazionali, attraverso la Sede centrale che opera direttamente o con la collaborazione delle Sedi locali;
b) regionali e locali, attraverso le Sedi locali in armonia con i programmi e le direttive dell'Associazione.
3. La Sede centrale assicura il collegamento e il coordinamento tra le Sedi locali e tra queste e la Sede centrale, nonché il rispetto da parte delle Sedi locali delle norme statutarie e regolamentari, degli indirizzi generali di politica associativa e dei Beni culturali definititi dagli organi centrali competenti, delle disposizioni obbligatorie deliberate dagli organi sociali competenti.
4. Il Presidente, sentito il Comitato direttivo e il Consigliere regionale, assume le iniziative e le misure statutarie e regolamentari per il rispetto di quanto previsto dal comma 3.

Art. 3 - Iscrizione negli albi del volontariato, delle associazioni di protezione civile e delle Associazioni di promozione Sociale – APS
1. Ove le leggi regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266, e sue successive modificazioni e integrazioni, richiedano l’iscrizione agli albi regionali del volontariato esclusivamente delle associazioni che operano sul rispettivo territorio, le Sedi locali presentano autonomamente la richiesta d’iscrizione informando la Sede Centrale.
2. Ove le leggi regionali di cui al comma 1 permettano l’iscrizione negli albi regionali anche dell’Associazione nazionale, disgiuntamente o anche in uno con la Sede locale, la relativa richiesta è inoltrata da Archeoclub d’Italia anche attraverso le Sedi locali.
3. Le Sedi locali possono deliberare l’iscrizione nei registri regionali delle associazioni di protezione civile, ove previsti dalla legislazione regionale, dandone comunicazione alla Sede centrale.
4. Le Sedi locali possono deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei soci della sede stessa, l’iscrizione ai registri regionali o provinciali delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, ove previsti dalla normativa regionale di attuazione e secondo le disposizioni della stessa.
5. Le Sedi locali iscritte ai registri regionali o provinciali della APS si muniscono di codice fiscale o partiva IVA autonomi dalla Sede Centrale; mantengono rigorosamente separate le attività statutarie e istituzionali svolte quali Sedi locali di Archeoclub d’Italia e quelle svolte quali APS; curano che nello svolgimento delle rispettive attività non si ingeneri confusione nei terzi circa la coincidenza delle attività statutarie-istituzionali e di quelle di promozione sociale; tengono contabilità separata
per le attività di promozione sociale; precisano, nei rapporti con i soci e con i terzi, la loro esclusiva responsabilità civile e amministrativa in relazione alle attività svolte sotto la forma di APS.
6. La violazione delle norme di cui ai commi 4, e 5 costituisce illecito disciplinare gravissimo a carico del Presidente e del Consiglio direttivo della Sede Locale e comporta il deferimento diretto a iniziativa del Presidente Nazionale, in deroga all’articolo 16, comma 2.

Art. 4 - Categorie di soci
1. L'Associazione è costituita da soci suddivisi nelle seguenti categorie:
a) ordinari;
b) sostenitori;
c) onorari;
d) juniores;
e) aggregati.
2. I soci ordinari sono cittadini italiani o stranieri. Essi partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari e godono dell'elettorato attivo e passivo. Il Regolamento stabilisce i casi in cui nel medesimo nucleo familiare si può attribuire la qualifica di socio familiare cui attribuire agevolazioni associative.
3. I soci sostenitori sono gli Enti pubblici e privati, gli Istituti, le Accademie, le Società e i cittadini italiani o stranieri che versano una quota sociale annua non inferiore a quella determinata dal Consiglio Nazionale; partecipano alla vita dell'Associazione e danno alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutari. Essi godono del diritto di voto, dell'elettorato attivo e, limitatamente ai soci sostenitori persone fisiche, anche passivo.
4. Sono soci onorari, a vita e salvo loro rinunzia, i fondatori dell'Associazione e i presidenti emeriti dell’Associazione di cui all’articolo 11, comma 7, i cittadini italiani e stranieri che, a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale, abbiano fornito contributi di straordinario interesse nel campo dei beni culturali e ambientali o abbiano illustrato la vita dell'Associazione con iniziative di eccezionale merito o forniscano o abbiano fornito all'Associazione un contributo fattivo a cagione delle loro conoscenze professionali o dei loro meriti civili; essi possono partecipare alla vita dell'Associazione, godono dell’elettorato attivo e passivo e del diritto di voto.
5. I soci juniores sono cittadini italiani o stranieri, minorenni, ammessi per tale motivo a pagare una quota simbolica determinata dal Consiglio Nazionale; essi partecipano alla vita dell'Associazione limitatamente alle iniziative specifiche a essi dedicate e non godono dell’elettorato attivo e passivo né di diritto di voto.
6. I soci aggregati sono cittadini o organizzazioni straniere, i quali partecipano alla vita dell'Associazione, ma non godono, dell’elettorato attivo e passivo nè del diritto di voto.

Art. 5 - Modalità di associazione e requisiti
1. E’ ammesso alla qualifica di socio chi ne faccia domanda accettando lo Statuto e il Regolamento di attuazione e esecuzione dell'Archeoclub d'Italia e sia disposto a pagare la quota sociale annuale stabilita per la categoria di appartenenza.
2. La domanda di Associazione è presentata attraverso una Sede locale o direttamente alla Sede centrale e s’intende accolta, ove il Consiglio Direttivo della Sede locale o il Comitato Direttivo dell'Archeoclub d'Italia non la respinga con provvedimento motivato entro tre mesi.
3. Non possono assumere la qualifica di socio coloro che abbiano violato norme penali o amministrative poste a tutela dei beni culturali o ambientali, coloro i quali siano stati esclusi dall'Associazione, salva la riammissione disposta dal Consiglio Nazionale, e coloro che abbiano tenuto comportamenti non socialmente corretti.
4. La qualifica di socio si perde:
a) per dimissioni volontarie;
b) per morosità;
c) per esclusione deliberata dall’Assemblea a seguito di conforme decisione del Collegio dei Probiviri. Nelle more della decisione dell’Assemblea, il Presidente, su conforme deliberazione del Comitato Direttivo, può sospendere cautelarmente il socio qualora i fatti rilevanti disciplinarmente possano determinare un danno grave e irreparabile all’Associazione anche sotto il profilo dell’immagine, del prestigio e dell’autorevolezza.
5. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali, secondo le modalità del presente Statuto, i soci in regola con gli obblighi associativi almeno trenta giorni prima dell’Assemblea.
6. Nel caso d’indizione di elezioni per il rinnovo delle cariche sociali prima della scadenza del triennio, hanno diritto di voto i soci in regola alla data delle dimissioni degli Organi da rinnovare.

Art. 6 - Diritti dei Soci
1. I soci hanno diritto:
a) di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni organizzate dall'Archeoclub d'Italia e dalle Sedi locali, anche diverse da quella attraverso la quale hanno presentato la propria domanda di Associazione, a parità di condizioni con gli altri soci;
b) di godere dei servizi predisposti dalla Sede centrale e dalle Sedi locali, anche diverse da quella attraverso la quale hanno presentato la propria domanda di Associazione, a parità di condizioni con gli altri soci;
c) di partecipare alla vita associativa mediante l'esercizio del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art. 7 - Doveri e obblighi dei Soci e clausola compromissoria associativa
1. I Soci hanno il dovere:
a) di partecipare alla vita associativa, fornendo il proprio apporto per il raggiungimento degli scopi sociali in modo personale, spontaneo e gratuito ed esclusivamente per fini di solidarietà;
b) di mantenere comportamenti, nella vita associativa, civile, privata e pubblica, improntati al rispetto dei beni culturali e dell'ambiente, nel territorio di qualunque Stato essi siano posti;
c) di adoperarsi concretamente per la tutela e salvaguardia dei beni culturali e dell'ambiente italiani e stranieri.
2. I soci hanno altresì il dovere:
a. di rispettare tutte le norme del presente Statuto e del Regolamento di esecuzione;
b. di mantenere nei confronti degli altri soci un comportamento improntato a correttezza civile e lealtà, nel rispetto della Persona, della sua dignità e del suo ruolo nella vita dell'Associazione.
3. I soci hanno l'obbligo:
a) di versare puntualmente e per intero la quota sociale alla scadenza, secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione ed esecuzione;
b) di adire preventivamente in via compromissoria il Collegio dei Probiviri:
- per qualsiasi controversia nascente, nei confronti dell'Associazione o dei soci, dall’interpretazione e applicazione del presente Statuto e del Regolamento di attuazione ed esecuzione;
- per qualsiasi controversia, nei confronti dell'Associazione o dei soci, inerente all’esercizio dei propri diritti o l'adempimento dei propri doveri e obblighi di socio;
- per qualunque controversia associativa o civile nei confronti dell'Associazione;
- per qualsiasi controversia nei confronti di altri soci, limitatamente ai rapporti associativi.

Art. 8 - Patrimonio
1. Il patrimonio è costituito da:
a) fondo iniziale di £. 27.000.000 pari a € 13.944,33;
b) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
c) contributi, donazioni, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio;
2. Il Regolamento di esecuzione stabilisce le modalità di pubblicità e pubblicazione dei bilanci dell'Associazione.
3. Eventuali utili o avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente a favore delle attività istituzionali previste nell’articolo 1 e a quelle a esse direttamente connesse.
4. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Art. 9 - Disponibilità economiche
1. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone:
a) delle quote sociali;
b) delle oblazioni volontarie dei soci;
c) delle sovvenzioni e dei contributi elargiti dallo Stato, da Enti pubblici o da privati;
d) dei proventi delle iniziative promosse dall'Associazione nei limiti di cui all'articolo 5 della Legge n. 266/91;
e) delle rendite del patrimonio

Art. 10 - Organi dell'Associazione
1. Sono organi dell'Associazione:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea dei Soci;
c) il Consiglio Nazionale;
d) il Comitato Direttivo;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
2. Tutte le cariche associative anche nell’ambito delle Sedi locali sono elettive, gratuite e hanno la durata di tre anni, con possibilità di riconferma per altri due mandati consecutivi e così per un massimo di nove anni consecutivi, E’ permessa la rielezione dopo tre anni dalla scadenza del mandato precedente.
3. Il Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente, e su richiesta della maggioranza dei soci della Sede locale, tenuto conto della situazione della stessa, sentito il Consigliere Nazionale rappresentante regionale, può derogare al limite di cui al comma 2 per il Presidente o i componenti del Direttivo locale.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cariche di Revisore dei Conti e di componente del Collegio dei Probiviri che possono essere rieletti senza limite di mandati.
5. Le cariche associative negli organi dell’Associazione o delle Sedi locali sono incompatibili con le cariche di: Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro o Sottosegretario, componente della Camera dei Deputati, Senatore del Senato della Repubblica, Presidente o Assessore regionale di una Regione anche diversa da quella in cui ha sede la Sede locale, Presidente o Assessore provinciali di una provincia, anche diversa da quella in cui ha sede la Sede locale, Sindaco o Assessore comunale del comune ove ha sede la Sede Locale.
6. Le cariche associative negli organi dell’Associazione o delle Sedi locali sono altresì incompatibili con incarichi di pari livello in partiti o organizzazioni politiche o sindacali.
7. L’incompatibilità di cui ai commi 5 e 6 determina l’ineleggibilità del socio, salvo che lo stesso non sia cessato dal mandato almeno quindici giorni prima delle elezioni.
8. Ove l’incompatibilità si determini dopo l’elezione, il socio decade dalla carica associativa, ipso jure e senza bisogno di dichiarazione da parte degli organi statutari, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l’incompatibilità, salvo che nello stesso termine egli non decada, rinunci o si dimetta dalla carica che ha ingenerato l’incompatibilità.
9. Gli atti adottati dagli organi associativi con la partecipazione di eletti nelle condizioni d’incompatibilità di cui ai commi 5 e 6, decorsi quindici giorni dalla data in cui si è verificata l’incompatibilità, sono nulli ai fini interni e non impegnano l’Associazione o la Sede Locale nei confronti dei terzi. E’ esclusa in ogni caso la prova di resistenza.
Art. 11
Presidente nazionale
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare sia immobiliare, in nome e per conto dell'Associazione.
2. Il Presidente:
a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Nazionale e il Comitato Direttivo;
b) soprintende alle attività dell'Associazione e all’esecuzione delle delibere degli Organi
sociali;
c) sospende, su conforme delibera del Comitato Direttivo il socio ai sensi dell’articolo 5 comma 4;
d) indice le elezioni nazionale e regionali;
3. Il Presidente, in casi di particolare necessità e urgenza, adotta provvedimenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio Nazionale o del Comitato Direttivo secondo la competenza, nella prima seduta utile.
4. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, anche non occasionale o temporaneo, è sostituito dal Vice-Presidente.
5. Il Presidente dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale ovvero sino alla revoca disposta dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 26.
6. Il Vice Presidente eletto dal Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera a) ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei soli casi in cui sostituisce il Presidente a causa della sua assenza o impedimento.
7. Alla scadenza del mandato, il Consiglio Nazionale, su proposta di almeno due terzi dei suoi componenti, può attribuire al Presidente uscente, ove non rieletto o non rieleggibile, e in considerazione dei suoi meriti associativi o scientifici, il titolo onorifico di “Presidente emerito”. Egli è socio onorario vitalizio dell’Associazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 4.
Art. 12
Assemblea ordinaria dei Soci
1. L'Assemblea dei Soci è l'Organo sovrano dell'Associazione, nei limiti della legge e del presente Statuto, ed è composta di tutte le categorie dei soci con esclusione degli junior, ciascuno dei quali dispone di un solo voto
2. L'esercizio del diritto di voto non può essere comunque delegato salvo che per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e nei casi previsti dallo Statuto.
3. L'Assemblea ordinaria dei soci è indetta due volte l'anno dal Presidente e precisamente entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente; entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo dell'anno successivo, nonché entro tre mesi dalla scadenza degli Organi sociali elettivi.
4. L'Assemblea ordinaria dei soci:
a) approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
b) determina gli indirizzi di politica generale e indica le direttive per il raggiungimento dei fini sociali;
c) elegge gli Organi sociali, a eccezione del Presidente Nazionale, eletto dal Consiglio Nazionale, e dei rappresentanti regionali, eletti dai soci della regione.
d) Esegue la sentenza del Collegio dei Probiviri che pronuncia l’esclusione del socio.
5. L'Assemblea ordinaria dei soci è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega, se ammessa dal presente Statuto, o con la partecipazione al voto per corrispondenza, della metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega, se ammessa dal presente Statuto, o partecipanti al voto per
corrispondenza. Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Art. 13
Assemblea straordinaria dei Soci
1. L'Assemblea straordinaria dei soci è indetta: dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su richiesta del Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un decimo degli associati che godono dell'elettorato attivo e passivo.
2. Salvi i casi di cui agli articoli 33 e 34, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza personale o per delega, se ammessa dal presente Statuto, o con la partecipazione al voto per corrispondenza, della metà più uno dei soci ordinari e sostenitori; in seconda convocazione, che non può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti personalmente o per delega, se ammessa dal presente Statuto, o partecipanti al voto per corrispondenza. Sia in prima sia in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci:
a) delibera le modifiche allo Statuto nei modi previsti dall'articolo 33;
b) delibera lo scioglimento dell'Associazione nei modi previsti dall'articolo 34;
c) in caso di dimissioni anticipate o di decadenza dei componenti degli organi associativi, che ne impedisca il funzionamento, è convocata per la ricostituzione degli organi entro tre mesi dal momento in cui il funzionamento è divenuto impossibile, dal Presidente Nazionale, o, in caso d’impossibilità e nell’ordine: dal Consigliere anziano o dal Presidente del collegio dei revisori o dal Presidente del collegio dei probiviri, anche se dimissionari o decaduti;
d) delibera su qualsiasi questione associativa sottoposta dal Presidente.
Art. 14
Modalità di voto
1. L'espressione del voto su qualsiasi argomento di competenza dell'Assemblea ordinaria o straordinaria può avvenire anche per corrispondenza, secondo modalità stabilite dal Regolamento di esecuzione, che garantiscano:
a) la conoscibilità da parte dei soci dell'indizione del voto epistolare;
b) la segretezza del voto;
c) l’indizione, contemporaneamente al voto epistolare, della competente Assemblea nazionale ordinaria o straordinaria, ove il socio possa partecipare ed esprimere il proprio voto personalmente.
Art. 15
Consiglio Nazionale
1. Il Consiglio Nazionale è composto di venticinque Consiglieri di cui venti Consiglieri Rappresentanti regionali eletti ai sensi dell’articolo 21 e cinque Consiglieri nazionali eletti dall’Assemblea ordinaria secondo le modalità stabilite nel Regolamento. Non sussistono differenze di funzioni e poteri tra i Consiglieri Nazionali e i Consiglieri Rappresentanti Regionali.
2. Il Consiglio Nazionale:
a) elegge nel proprio ambito il Presidente dell'Archeoclub d'Italia e un Vice-Presidente il quale sostituisce il Presidente esclusivamente in caso di sua assenza o impedimento;
b) nomina nel proprio ambito i membri del Comitato Direttivo;
c) nomina tra i soci un Tesoriere;
d) approva e modifica il Regolamento di attuazione ed esecuzione del presente Statuto predisposto dal Comitato Direttivo ai sensi dell'articolo 16, comma 4 lettera e);
e) richiede la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 13, comma 1.;
f) propone all'Assemblea dei soci le modifiche allo Statuto sociale;
g) adotta, su proposta del Comitato Direttivo, le sanzioni disciplinari del richiamo scritto e della censura nei confronti di soci che non rispettino le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione;
h) dispone la riammissione del socio colpito dai provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 27;
i) accerta la decadenza del socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 5 comma 3 e 4, lettere a) e b);
l) predispone il programma associativo in base agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea dei soci e propone;
m) propone iniziative a carattere nazionale, interregionale e regionale in accordo con le indicazioni del Comitato tecnico scientifico;
n) determina l'importo delle quote annue dovute dalle singole categorie di soci;
o) attribuisce la qualifica di socio onorario;
p) dispone il commissariamento delle Sedi locali nei seguenti casi:
I. - quando gli Organi direttivi locali non riescano ad assicurare l'ordinato svolgimento della vita associativa;
II. - quando siano cessati gli Organi direttivi delle Sedi locali e non sia stata indetta l'Assemblea per il rinnovo delle cariche nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento;
III. - quando sussistano violazioni allo Statuto al Regolamento o agli indirizzi dettati dagli Organi associativi;
IV. - in ogni altro caso in cui il Consiglio Nazionale con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti ritenga opportuno che le funzioni direttive della Sede locale e dei Comitati Regionali siano temporaneamente assunte da un Commissario.
q) all’unanimità può cooptare, in soprannumero, un massimo di tre personalità del settore dei beni e delle attività culturali che abbiano illustrato la Nazione o l’Associazione che assumono la qualifica di Consiglieri Nazionali, senza diritto di voto e sino al termine della consiliatura.
Art. 16
Comitato Direttivo
1. Il Comitato Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione ed è costituito dal Presidente, dal Tesoriere e da cinque Consiglieri.
2. Il Comitato Direttivo è titolare dell’azione disciplinare, su proposta del Presidente. All’uopo, deferisce i soci che non rispettino le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento di attuazione ed esecuzione rispettivamente al Consiglio Nazionale, chiedendo l’irrogazione del richiamo scritto o della censura, o al Collegio dei Probiviri, chiedendo l’irrogazione della sanzione della sospensione o dell’esclusione;
3. Il Comitato Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall'Assemblea e dal Consiglio Nazionale e di promuovere nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
4. Il Comitato Direttivo inoltre:
a) assume tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
b) predispone, sulla base dei documenti contabili forniti dal Tesoriere, il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea di soci;
c) approva la costituzione delle nuove Sedi locali;
c bis) sentito il Consigliere Rappresentante Regionale, dispone la chiusura di Sedi locali il cui operato non risponda alle finalità e agli scopi dell'Associazione di quelle non più attive da almeno un anno di quelle che non abbiano inviato il conto consuntivo o il bilancio preventivo ai sensi dell'articolo 18 comma 5, di quelle che abbiano violato le norme dello Statuto o del Regolamento o gli indirizzi dettati dagli Organi associativi nazionali;
d) esercita tutti i poteri necessari per la gestione dell'Associazione non riservati specificamente dal presente Statuto al Presidente e all'Assemblea;
e) predispone il Regolamento di attuazione ed esecuzione del presente Statuto e lo sottopone per l'approvazione al Consiglio Nazionale.
5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno due dei suoi componenti.
6. Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno tre componenti aventi diritto al voto.
7. Il Comitato Direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Art. 17
Sedi locali
1. Le Sedi locali costituiscono l'articolazione periferica dell'Associazione.
2. Le Sedi locali, nell'ambito e nel rispetto degli scopi statutari e delle direttive di politica associativa stabilite dall'Assemblea, dal Consiglio Nazionale e dal Comitato Direttivo, hanno piena autonomia economica e gestionale per quanto concerne le attività da loro organizzate su base locale sotto la vigilanza del Comitato Direttivo dell'Associazione e del Comitato Regionale. A tale scopo si muniscono, se necessario, di autonoma partita IVA o codice fiscale.
3. Le Sedi locali ricevono le domande di Associazione all'Archeoclub d'Italia raccogliendo la relativa quota associativa nazionale e rimettendola alla Sede centrale con le modalità e i tempi previsti dal Regolamento di attuazione ed esecuzione.
4. Le Sedi locali possono richiedere, all'atto dell’iscrizione e dei rinnovi, per le proprie esigenze organizzative, contributi aggiuntivi che rimangono comunque distinti dalle quote sociali.
5. Le Sedi locali approvano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li inviano alla Sede centrale con le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione ed esecuzione.
6. Il Regolamento di attuazione ed esecuzione di cui all'articolo 35 può stabilire forme e modalità di coordinamento, aggregazione o cooperazione tra le Sedi sul territorio.
7. Le Sedi locali dispongono di patrimonio autonomo e non possono impegnare la responsabilità civile o amministrativa di Archeoclub d’Italia. Esse agiscono in regime civilistico di associazioni non riconosciute di cui agli articoli 36 e sgg. c. c. e si muniscono, se necessario, di partita IVA o codice fiscale autonomi da quelli dell’Associazione nazionale.
Art. 18
Assemblee locali
1. L'Assemblea dei soci della Sede locale è composta di tutte le categorie dei soci con esclusione degli junior, iscritti tramite la Sede locale ed è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, che devono essere inviati alla Sede centrale per l'esercizio dei poteri di vigilanza.
2. L'Assemblea elegge tra i propri soci, ogni tre anni, il Consiglio Direttivo locale e deve essere convocata a tale scopo dal Presidente o, in caso di sua inerzia, dal Presidente Nazionale, entro tre mesi dalla scadenza del mandato o dalle dimissioni o decadenza del Consiglio.
Art. 19
Presidente locale
1. Il Presidente della Sede locale ne ha la rappresentanza nei limiti dell’autonomia prevista dallo Statuto e dal Regolamento e dal codice civile.
2. Il Presidente della Sede locale può essere autorizzato dal Presidente dell'Archeoclub d'Italia a rappresentarlo, in nome dell'Associazione, presso Autorità locali o in manifestazioni a carattere locale.
3. Salva l'applicazione del comma 2, in nessun caso il Presidente locale può agire in nome e per conto dell'Archeoclub d'Italia né rappresentarlo in alcun modo.
4. Il Presidente locale dura in carica sino alla scadenza del mandato triennale ovvero sino alla revoca disposta dal Collegio dei Probiviri ai sensi dell'articolo 26.
Art. 20
Consigli Direttivi locali
1. I Consigli Direttivi locali, eletti dai soci iscritti tramite la Sede locale, attuano lo scopo istituzionale dell'Associazione nell'ambito locale.
2. I Consigli Direttivi locali:
a) sono l'organo di governo delle Sedi locali nei limiti dell'autonomia a esse attribuita dal presente Statuto;
b) eleggono nel proprio ambito un Presidente e un Tesoriere;
c) assumono tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, l'organizzazione e il funzionamento della Sede locale assumendone le responsabilità giuridiche conseguenti.
3. Il Regolamento di attuazione ed esecuzione stabilisce il numero massimo dei componenti dei Consigli Direttivi locali in relazione al numero dei soci iscritti.
Articolo 21
Elezioni del Consigliere Rappresentante regionale
1. In ciascuna regione i soci delle relative sedi locali eleggono il Consigliere Rappresentante regionale che è componente del Consiglio Nazionale e svolge le funzioni di cui all’articolo 22.
2. Le elezioni regionali del rappresentante sono indette dal Presidente Nazionale in contemporanea con l’elezione degli altri componenti e organi associativi di cui all’articolo 10 e con le elezioni regionali di tutte le regioni.
3. In caso di dimissioni, morte o decadenza del rappresentante regionale, ove non possano subentrare nell’ordine i primi dei non eletti, il Presidente nazionale indice le elezioni regionali entro tre mesi dal verificarsi della causa.
4. Le elezioni del Consigliere Rappresentante regionale si svolgono in apposita Assemblea di tutti i soci delle sedi locali della regione nonché tramite posta, secondo le modalità previste dal Regolamento.
5. Sono eleggibili e hanno diritto al voto i soci di cui all’articolo 5, comma 5.
Art. 22
Consigliere Rappresentante Regionale
1. Il Consigliere Rappresentante regionale, oltre alle funzioni di Consigliere nazionale:
a) promuove l’attività delle sedi locali regionali;
b) coordina le attività delle sedi locali aventi rilevanza regionale;
c) esercita la vigilanza sulle sedi locali ai fini dell’articolo 2, comma 3, riferendo direttamente al Presidente Nazionale;
d) su mandato del Comitato Regionale, o del Presidente Nazionale per gli affari riguardanti direttamente la Sede Centrale, riveste la posizione di rappresentante e referente politico con la Regione e con i suoi organi, secondo le direttive impartite dalla Sede Centrale tramite il Presidente nazionale;
2. Salva l'applicazione del comma 1, lettera d), in nessun caso il Consigliere Rappresentante Regionale può agire in nome e per conto dell'Archeoclub d'Italia né rappresentarlo in alcun modo
3. Le Sedi locali sono tenute a fornire al Consigliere Rappresentante regionale e al Comitato Regionale la massima collaborazione per l’espletamento delle loro funzioni e sono tenute a seguirne le indicazioni derivanti dagli indirizzi di politica associativa deliberati dagli organi centrali.
4. La violazione immotivata delle disposizioni di cui al comma 3 è segnalata dal rappresentante regionale, sentito il Comitato Regionale, al Presidente nazionale il quale, all’esito infruttuoso di un’eventuale attività di mediazione, deferisce la questione al Collegio dei probiviri per le determinazioni del caso anche in ordine alle misure disciplinari da assumere nei confronti del Consigliere Rappresentante regionale o dei Presidenti delle Sedi locali.
Art. 23
Comitati Regionali
1. In ciascuna regione i Presidenti delle sedi locali, convocati dal Consigliere Rappresentante regionale, possono nominare un Comitato regionale composto di non più di tre soci. Il Consigliere Rappresentante Regionale svolge le funzioni di Presidente del Comitato.
2. Il Comitato Regionale:
a) coadiuva il Consigliere Rappresentante regionale nelle funzioni di coordinamento delle Sedi locali regionali;
b) organizza o coordina le attività che coinvolgano collettivamente le Sedi locali della Regione.
c) fornisce al Consigliere Rappresentante regionale ogni possibile aiuto, supporto e collaborazione per lo svolgimento delle sue funzioni.
Art. 24
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.
2. Il Collegio:
a) controlla la gestione economico-finanziaria dell'Associazione;
b) effettua i riscontri di cassa;
c) verifica il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
d) esamina e controlla i documenti e le carte contabili;
e) predispone le relazioni al bilancio preventivo e al conto consuntivo che sono presentate all'Assemblea dei soci unitamente ai bilanci predisposti dal Comitato Direttivo;
f) esercita gli altri compiti previsti dalle leggi.
Art. 25
Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri costituisce l’organo di giustizia interna dell’Associazione e ha competenza sull'osservanza della disciplina associativa, sulla violazione delle norme statutarie e regolamentari e sull’applicazione delle relative sanzioni disciplinari.
2. Il Collegio dei Probiviri è composto di cinque membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Nazionale dei soci.
2. Il Collegio elegge nel proprio ambito il Presidente e un Vice-Presidente.
3. Il Collegio decide nelle questioni di sua competenza a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno tre membri tra cui il Presidente o il Vice-Presidente, il cui voto, in caso di parità, vale doppio.
4. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa nazionale; tuttavia i Probiviri effettivi possono partecipare, senza diritto di voto alle sedute del Consiglio Nazionale e del Comitato Direttivo.
5. Il Collegio siede presso la Sede dell'Associazione e si avvale, per l'attività di sua competenza della collaborazione del personale amministrativo in servizio presso la Sede stessa.
6. Con Regolamento del Collegio sono fissate le norme di procedura ispirate ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano nonché le norme di funzionamento del Collegio stesso.
Art. 26
Competenze del Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri, previa costituzione del contradditorio e contestazione degli addebiti, decide in maniera inappellabile:
a) sui ricorsi avverso l’irrogazione delle sanzioni del richiamo scritto e della censura irrogate dal Consiglio Nazionale per la violazione da parte di un socio dei doveri e obblighi associativi previsti dall’articolo 7;
b) sul deferimento da parte del Consiglio Nazionale ai sensi dell’articolo 16, comma 2.;
c) sui ricorsi proposti avverso la reiezione della domanda di Associazione;
d) sui ricorsi proposti avverso la decadenza disposta dal Consiglio Nazionale;
e) nei casi previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera b);
f) Sulla sospensione cautelare in via d’urgenza disposta dal Presidente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 lettera c).
2. Il Collegio esprime il parere sull’interpretazione e applicazione dello Statuto e del Regolamento in via preventiva su richiesta degli Organi sociali.
Art. 27
Sanzioni disciplinari
1. La violazione dei doveri e degli obblighi associativi previsti all’articolo 7 è punita con l’irrogazione delle seguenti sanzioni disciplinari associative:
a) richiamo scritto;
b) censura;
c) sospensione dalle attività e dai diritti sociali per un massimo di sei mesi;
d) esclusione.
2. Le sanzioni sono irrogate dagli organi statutariamente competenti, tenendo motivatamente conto della gravità della violazione, della sua incidenza sull’ordinato svolgimento della vita associativa, del danno anche d’immagine causato all’Associazione o ai suoi soci o dirigenti.
Art. 28
Giudizio nei confronti del Presidente
1. Nel caso di violazione dei doveri o obblighi associativi di cui all’articolo 7 che importino anche grave inadempimento ai propri doveri di Presidente e danno, anche d’immagine, all’Associazione, il Collegio dei Probiviri giudica, su deferimento di due quinti del Consiglio Nazionale, sulla revoca del Presidente nazionale nonché, su deferimento del Presidente nazionale, sulla revoca dei Presidenti locali.
2. La revoca importa altresì l’esclusione ipso jure dall'Associazione.
Art. 29
Provvedimenti del Collegio
1. Nei casi previsti dall’articolo 26, comma 1, lettera a), ove non disponga il proscioglimento dell’incolpato, il Collegio conferma la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Nazionale, ovvero irroga il richiamo scritto in luogo della censura.
2. Nei casi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), il Collegio, ove non disponga il proscioglimento dell’incolpato, irroga al socio la sanzione richiesta dal Consiglio Nazionale ovvero, una sanzione minore anche appartenente alla competenza del Consiglio Nazionale.
3. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1 lettera c), il Collegio, se accoglie il ricorso, dispone l’iscrizione del richiedente tra i soci.
4. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera d), il Collegio, se accoglie il ricorso, dichiara la nullità della decadenza.
5. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 1, lettera e), il Collegio accoglie o respinge la domanda e definisce il giudizio con un lodo scritto, la cui incondizionata accettazione da parte dei contendenti è condizione per la loro permanenza nella qualità di socio.
6. Nei casi di cui all’articolo 26, comma 1, lettera f) il Collegio, se accoglie il ricorso, revoca la sospensione.
7. Nei casi previsti dall'articolo 26, comma 2, il Collegio si pronuncia in via preventiva emanando il parere con valore vincolante nei confronti di tutti i soci e degli Organi sociali.
Art. 30
1. Le decisioni del Collegio sono immediatamente esecutive e cogenti per tutti i soci e gli organi associativi.
2. Il mancato rispetto delle decisioni del Collegio costituisce illecito disciplinare gravissimo.
Art. 31
Comitato Tecnico-scientifico
1. Per l'attuazione del programma associativo, il Presidente può avvalersi di un Comitato tecnico-scientifico, la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti nel Regolamento di attuazione ed esecuzione.
Art. 32
Adempimenti
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il conto consuntivo e il bilancio preventivo sono inviati, entro un mese dalla loro approvazione, al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali per gli adempimenti di competenza.
3. Non oltre il mese di maggio di ogni anno, il Presidente invia al Ministero dei Beni Culturali e Ambientali una relazione sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno precedente.
Art. 33
Modifiche allo Statuto
1. Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci, con la presenza - personale o per delega - di almeno la maggioranza degli associati che godono dell'elettorato attivo e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti.
2. E’ ammesso il voto per corrispondenza.
3. Dopo l’approvazione di modifiche statutarie da parte dell’Assemblea, il Presidente nazionale è sempre autorizzato ad apportare allo Statuto le modifiche necessarie ad accogliere e attuare le
richieste e prescrizioni formulate dall’autorità competente in sede di approvazione delle modificazioni statutarie.
Art. 34
Scioglimento dell'Associazione
1. La durata dell'Associazione è illimitata.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole personale o per delega o con la partecipazione al voto per corrispondenza, di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
3. All’atto dello scioglimento, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della Legge 11 agosto 1991, n. 266, l’Assemblea devolve il patrimonio dell’Associazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.622 e successive modificazioni e integrazioni, istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000 e successive sostituzioni, modificazioni e integrazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 35
Regolamento di attuazione ed esecuzione
1. Il Comitato Direttivo predispone lo schema di Regolamento di attuazione ed esecuzione al presente Statuto da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Nazionale, ai sensi dell’articolo 15.
2. Il Regolamento prevede tra l'altro:
a) requisiti di appartenenza alle varie categorie di soci;
b) modalità di funzionamento degli Organi statutari;
c) criteri di predisposizione del bilancio di svolgimento dell'attività amministrativa, di tenuta delle scritture contabili.
d) modalità di convocazione delle assemblee, delle elezioni nazionali e regionali e relativa procedura pre e post elettorale;
e) qualunque disposizione resa necessaria per l’attuazione dello statuto.
Art. 36
Norme transitorie e di attuazione
1. Le norme del presente Statuto concernenti gli Organi dell'Associazione sono efficaci per la prima volta in occasione delle elezioni immediatamente successive all'approvazione dello Statuto stesso da parte delle competenti Autorità.
2. Ove in una regione non siano presenti sedi locali, il Presidente nazionale in occasione dell’indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale, aumenta il numero dei seggi disponibili per i Consiglieri non rappresentanti regionali. Se nel corso della consiliatura sono costituite nella regione una o più Sedi locali, si procede all’elezione del rappresentante regionale in occasione delle elezioni immediatamente successive alla costituzione della sede.
3. Ove, nel corso della consiliatura, vengano meno per qualsiasi motivo le Sedi locali di una regione, il Consigliere Rappresentante della medesima regione rimane in carica sino al termine della consiliatura.

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