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CONSORZIO BDV

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LA BOCCA DEL VULCANO
CONSORZIO PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

Tra gli Enti Locali della Sardegna, gli operatori economici dei diversi settori produttivi, le associazioni  di volontariato, è costituito il CONSORZIO LA BOCCA DEL VULCANO PER LO SVILUPPO TURISTICO DELLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE ed in particolare delle regiopni storiche del MONTIFERRU, MARGHINE, PLANARGIA, SINIS, GUILCIER E BARIGADU. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza dell’ Amministrazione Regionale che può esercitarla anche tramite enti pubblici appositamente delegati.

ART. 2

Il Consorzio ha il compito di provvedere al miglioramento dell’immagine e al coordinamento di iniziative per lo sviluppo turistico dei territori di cui all'art. 1. In particolare esso deve:

  • Riunire i Comuni e le Pro Loco esistenti anche viciniori e tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico di questa parte di Sardegna (enti, albergatori, produttori, esercenti, operatori economici, etc.);

  • sostenere e offrire consulenza legale, tecnica e amministrativa ai consorziati in difficoltà o che ne facciano richiesta;

  • realizzare un Databank (mailing list, data planning etc.) del territorio della Sardegna centroccidentale e dei consorziati e procedere a programmate, attente e puntuali azioni di marketing;

  • pubblicazione e diffusione stagionale sulla rete del Calendario delle manifestazioni che si svolgono nel territorio ove opera il Consorzio e di un notiziario quadrimestrale d’informazioni;

  • creazione, segnalazione e pubblicazione di una sentieristica per gli itinerari di trekking a piedi, a cavallo e in mountain bike, con relativa cartellonistica esplicativa delle località e dei percorsi;

  • provvedere allo studio e alla realizzazione di un Marchio di Origine Controllata per i prodotti agroalimentari e dell’artigianato e avviare le pratiche per la loro commercializzazione;

  • tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed artistico del Montiferru sollecitando, in particolare, le autorità competenti per il recupero, la valorizzazione e la fruibilità di importanti momumenti archeologici quali i nuraghi, Piricu, Mura Lavros e Matta Ittiri(Santu Lussurgiu), Ruiu (Seneghe), etc., e la ripresa degli scavi archeologici della città di Comus (Cuglieri);

  • sensibilizzare e favorire la diffusione nel territorio del Montiferru di aziende agrituristiche;

  • assumere o promuovere iniziative coordinate intese a preservare e a diffondere le tradizioni catturali e folkloristiche dei paesi che fanno capo al Consorzio;

  • assumere, promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche del Montiferru, con la puntuale partecipazione alle Fiere del Turismo nazionali e internazionali finalizzate a richiamare ospiti e a favorire le condizioni di soggiorno, e alla presentazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e dell'artigianato;

  • promuovere e favorire manifestazioni ed iniziative coordinate di interesse turistico nell’ambito dei Comune del vulgano

  • contribuire all’assistenza dei turisti avvalendosi delle Pro Loco e degli operatori consorziati;

  • promuovere la realizzazione ed il miglioramento di impianti ricettivi, pubblici esercizi, ritrovi e impianti turistico - sportivi;

  • svolgere attività intese a richiamare l’attenzione delle competenti autorità su specifici problemi locali la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente, un benefìcio alle attività turistiche locali;

  • sensibilizzare le popolazioni del Montiferru del fenomeno turistico di qualità;

  • compilare e tenere aggiornato un registro degli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, negozi, servizi da affittare e/o proporre a scopo di villeggiatura, corredato di tutti i dati necessari;

  • sorvegliare costantemente la osservanza dei prezzi e delle tariffe praticati eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti autorità;

  • istituire un apposito ufficio di informazioni turistiche che, collegato alle singole Pro Loco, sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta, che riguardi il turismo nella Sardegna centroccidentale, nella Provincia di Oristano e in Sardegna e fornire a viaggiatori e turisti tutte quelle notizie di cui possano aver bisogno per la scelta dell'eventuale soggiorno o itinerario da percorrere, e quindi: indirizzi tariffe, orari, programmi, ecc.;

  • acquisire in comodato d'uso strutture mobili e immobili che in caso di necessità possano essere richieste e utilizzate dai Consorziati.

ART. 3

Il Consorzio svolge la sua opera nel territorio della Sardegna centroccidentale ed eventualmente nelle zone contermini, individuate nelle regioni storiche del Montiferru, Marghine, Planargia, Sinis, Guilcier e Barigadi di intesa con i singoli Comuni e le Unioni di Comuni  interessate.

ART. 4

I proventi con i quali il Consorzio provvede alla propria amministrazione ed allo svolgimento delle attività sono:

  1. quote annuali degli Enti Locali aderenti al Consorzio;
  2. quote annuali d’iscrizione degli enti, albergatori, esercenti, operatori economici, etc.;
  3. percentuale, in ragione del 5%, dei contributi che le singole Pro Loco ricevono dall’Amministrazione Regionale;
  4. eventuali contributi Regionali Statali ed Europei;
  5. contributo annuale della RAS;
  6. proventi di gestioni o di iniziative stabili o occasionali;
  7. eventuali donazioni.

ART. 5

DEI CONSORZIATI

Possono chiedere di far parte del Consorzio tutte le Pro Loco che siano iscritte all’Albo regionale delle Pro Loco o all’ U.N.P.L.I per quelle della Penisola, inoltre Enti locali, Associazioni di volontariato, ditte e persone giurìdiche che siano comunque interessati allo sviluppo dell’industria turìstica nei territori di cui all'art. 1.

ART. 6

Le Pro Loco ammesse a far parte effettiva del Consorzio verseranno allo stesso una quota annuale del 5% dei contributi erogati dalle Amministrazioni Provinciale e Regionale.
Gli Enti, le Ditte e le persone giurìdiche ammessi a far parte effettiva del Consorzio possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti.

Sono ordinari coloro che verseranno una quota annuale il cui importo è stabilito dall'Assemblea generale del Consorzio all'atto del suo insediamento.

Sono sostenitori gli Enti locali, le Ditte e le persone giurìdiche che, oltre alla quota ordinaria, conferitranno contribuzioni straordinarie.

Sono benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefìci morali e materiali.

ART.7

Tutti coloro che intendono far parte del Consorzio devono dare l’adesione per iscritto.
Sulle ammissioni decide il Consiglio di Amministrazione del “Consorzio”.
Eventuali cause di non ammissione, limitate alla mancanza di requisiti civili e politici, dovranno essere notivate agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
Contro la decisione di respingere la domanda d’ammissione è consentito ricorso al Collegio dei Probiviri.
Non possono essere accettati nuovi consonasti nei 90 giorni precedenti il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

Tutti i consorzisi hanno diritto di voto.
Per la elezione alla carica di consigliere di amministrazione occorre che la qualità di coosorzista sia posseduta da almeno 90 giorni
Tutti i consonasti hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell’Associazione, a frequentarne i locali, nonché ad usufruire del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita offerta dal Consorzio.
La qualità di consorziato si perde per dimissioni, morosità, e indegnità.
Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio del Probiviri.

ART. 10
ORGANI DEL CONSORZIO

Oli organi del Consorzio sono:

  • L’Assemblea Generale dei Consorziati;
  • Il Consiglio di Amministrazione;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • Il Collegio dei Probiviri;

ART. 11

a) ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSORZIATI

I consoziati sono convocati quattro volte all’anno dal Presidente in Assemblea Generale ordinaria e tutte le volte che occorra in forma straordinaria, mediante avviso, almeno otto giorni prima.

ART. 12

L'Assemblea Generale ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi statutari del Consorzio e in particolare:

  • elegge il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori, ed il Collegio dei probiviri;
  • approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
  • decide sulle direttive dell'attività del Consorzio;
  • delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione dell'Assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno un quarto dei consorzisti.

I consorzisti possono fare in Assemblea tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento del Consorzio e lo sviluppo delle attività turìstiche locali.

ART. 13


I consorzisti sono riuniti in Assemblea Generale straordinaria per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, o quando il Consiglio di Amministratone, a maggioranza semplice, lo ritenga necessario, o quando sia richiesta la convocazione con domanda firmata da almeno un quanto dei consorzisti.
Copia dell'avviso di convocazione dell' Assemblea Generale viene inviata all'Assessorato Regionale al Turismo ed all’Organo Regionale Rappresentativo delle Associazioni Pro Loco che possono far partecipare all'Assemblea un proprio rappresentante senza diritto di voto.

ART. 15

L’Assemblea Generale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei consonasti e in seconda convocazione qualunque sia i numero dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al volo, tranne che per le variazioni dello Statuto per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti al Consorzio. Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima un’ora dopo.

ART. 16

L’Assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori. Godono del diritto di elettorato, attivo e passivo, i Consorziati che abbiano versato la quota associativa per l’anno in corso ed i consorzisti benemeriti.
Il consorziato può farsi rappresentare in Assemblea da altro consorzi sta. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto. Ciascun consorziato non può rappresentare più di un socio.
Il Presidente dell’Associazione che termina il proprio mandato non può presiedere r Assemblea convocata per la elezione degli Organi del Consorzio.

ART. 17

Nell'Assemblea Generale ordinaria il Presidente del Consorzio fa la relazione sulla aomtà svolta e la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione e dà lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
I consorzi sti possono fare tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento del Consorzio e per lo sviluppo delle attività turistiche locali.


b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 18

I membri del Consiglio di Amministrazione, in numero di sette, sono eletti dall'Assemblea, a scrutinio segreto, fra i soci che abbiano almeno 90 giorni di anzianità associativa. Del Consiglio fanno parte inoltre di diritto, con voto deliberativo, due rappresentanti dei Comuni aderenti di cui uno della minoranza.
II Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere. Tutte le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite.
Gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con il primo, o con i successivi, dei non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell'Assemblea.
In mancanza, l’Assemblea provvederà alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 30 giorni l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

ART.19

Il Consiglio è l'organo di esecuzione delle deliberazioni della Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell’ Assemblea medesima.

Il consiglio in particolare:

  • delibera sulla convocazione dell’Assemblea dei consorzisti;
  • studia e coordina le problematiche locali;
  • delibera circa l'indirizzo e lo svolgimento dell’attività del Consorzio;
  • predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo, con le relative relazioni, da sottoporre all’Assemblea;
  • autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all’altro del fondo di riserva;
  • delibera sull’acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;
  • delibera sulle liti attive e passive;
  • nomina gli eventuali impiegati, determinandone le attribuzioni e gli emolumenti;
  • delibera, con decisione motivata ed entro sessanta giorni dalla presentazione, sulle eventuali cause di non ammissione al Consorzio. In occasione del rinnovo del Consiglio Direttivo tale deliberazione deve essere adottata entro il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni medesime.

ART.20

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del Presidente o quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta.
Gli avvisi di convocazione sono inviati ai Consiglieri con posta elettronica, lettera raccomandata a mano o raccomandata postale almeno cinque giorni prima e con l'accordo dei consiglieri sempre che lo si ritenga opportuno, oppure con telegramma per la trattazione di questioni urgenti.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Non potranno essere discusse proposte non iscrìtte all'ordine del giorno a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l'urgenza chiedendo l'immediata trattazione.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto, alla sua sostituzione si provvede ai sensi del precedente art 18.

ART.21

Una copia dell’avviso di convocazione del Consiglio viene inviata agli Assessorati Regionale e comunali al Turismo aderenti che possono far presenziare alla riunione del Consiglio.

ART. 22

Il Consiglio nomina il Segretario che può essere scelto tra i consiglieri ed i consorzisti e, ove occorra, in base ad apposito regolamento da approvarsi dall’Assemblea, assume gli impiegati necessari per il funzionamento dell’Ufficio.
Il Segretario redige i verbali e le deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio e della Presidenza; ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro, provvede agli atti amministrativi e alla tenuta dei libri sociali; controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.

c) DELLA PRESIDENZA
ART.23

Il Presidente rappresenta il Consorzio di fronte a terzi e in giudizio. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, e, in mancanza di questi dal Consigliere da lui designato.
Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento del Consorzio non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini statutari.
In particolare convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea; redige gli ordini del giorno; dispone per gli atti occorrenti per l’esplicazione delle attività del Consorzio; cura l’esecuzione dei provvedimenti e dei deliberati del Consiglio e dell’Assemblea; assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio.

d) DEL COLLEGIO DEI REVISORI
ART.24

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti eletti tra i consorzisti dell’ Assemblea.
I Revisori durano in carica quattro anni.
Essi esaminano periodicamente, ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale, redigendo ogni volta apposito verbale.
Esaminano in particolare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo formulando in proposito relazione che deve essere letta all'Assemblea dei consorziati.
Se invitati dal Presidente possono presenziare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

e ) DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 25

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi di cui uno nominato dall'Assessorato regionale al Turismo e due supplenti eletti dall'Assemblea.
II Collegio dei Probiviri nomina tra i membri effettivi il proprio Presidente che dura in carica quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli consorzisti, tra gli organi del Consorzio, fra gli organi del Consorzio e i Consorziti.
Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.

f) DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO
ART. 27

L’Esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

ART. 28

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, dovranno essere presentati alla Assemblea per l'approvazione : rispettivamente entro il 30.11 ed il 31.1.

ART. 29

Il servizio di cassa dell’Consorzio verrà disimpegnato da un istituto bancario, o postale mediante ordini di incasso e mandati di pagamento, ovvero mediante conto corrente bancario e postale. Ogni operazione dovrà essere annotata su apposito registro.


MODIFICAZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
ART. 30

Qualsiasi modificazione dello statuto dovrà essere approvata dalla Assemblea Generale col voto favorevole della maggioranza degli iscritti e ratificata dall’Assessorato Regionale al Turismo, quindi trasmessa in copia ai consorziati.

ART. 31

Lo scioglimento del Consorzio non potrà essere deliberato che dall'Assemblea generale e dovrà essere votato da almeno tre quarti dei soci iscrìtti.

ART. 32

In caso di scioglimento i beni del Consorzio saranno devoluti sulla base delle determinazioni assunte dall'Assessorato Regionale al Turismo.
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano, compatibilmente, le norme del Codice Civile che regolano le Società.

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