Sabato, 14 Dicembre 2024

BdT - Statuto

bdt santulussurgiu

Statuto

Art. 1

1.  È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della legge 383/2000,  l’Associazione denominata “Banca del Tempo Santu Lussurgiu” con sede in Via Leonardo Alagon, 29 Santu Lussurgiu.

Art. 2
Finalità
1.  L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, è punto di riferimento e ha come oggetto il coordinamento, la promozione e il sostegno alle Banche del Tempo, la diffusione del valore  della solidarietà nella forma della reciprocità nonché di una nuova qualità delle relazioni interpersonali nella comunità.
Sostiene attività di studio ed iniziative nel campo della tutela dei diritti civili, dell’assistenza sociale, della sicurezza, della promozione della cultura e dell’arte, dell’istruzione, delle pari opportunità e della formazione.

2.  L’Associazione si propone in particolare di sostenere:

  • le banche del tempo e tutte le sperimentazioni analoghe in Italia e all’estero;
  • gli incontri e gli scambi fra le diverse esperienze di cui al punto precedente e momenti di informazione/formazione;
  • momenti di incontro, studi e approfondimenti delle Banche del Tempo e delle esperienze ad esse collegate;
  • studi e approfondimenti tematici, ricerche anche in raccordo con strutture pubbliche o private, amministrazioni locali, partner istituzionali e non;
  • la valorizzazione del tempo come strumento per la costruzione di cittadinanza attiva, scambio di saperi anche in ottica di informazione/formazione e l’agire etico e solidale;
  • l’equità nelle relazioni di genere e le pari opportunità tra le persone;
  • stili di vita più sostenibili e in armonia con le altre persone e con la natura.

3.  Perseguirà gli obiettivi individuati attraverso:

  • la valorizzazione delle esperienze sviluppate dalle Banche del tempo;
  •  la messa in rete e la diffusione delle informazioni necessarie per la promozione, l’avvio, il sostegno delle banche del Tempo;
  • la creazione di raccordi e la promozione di studi comparativi, lo sviluppo di progetti comuni,
  • la promozione della mobilità degli associati attraverso lo scambio di ospitalità,
  • la valorizzazione degli scambi attivati dalla rete attraverso la contabilizzazione degli stessi attuando coordinamenti territoriali tematici.

Art. 3
Soci
1.  All’Associazione possono aderire le Banche del Tempo e i loro Coordinamenti.
Le singole Banche del Tempo che aderiscono anche ad un Coordinamento Banche del Tempo locale possono farsi rappresentare dal proprio coordinamento.
2.  Sono ammessi all’associazione tutti i soggetti nel cui statuto siano rispettate le seguenti previsioni:

  • la denominazione;
  • l’oggetto sociale;
  • l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
  • l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
  • l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
  • le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche associative;
  • i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
  • l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
  • le modalità di scioglimento dell’associazione;
  • l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Agli aspiranti soci è inoltre richiesto di condividere gli scopi e accettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Le adesioni all’associazione devono essere richieste per iscritto allegando lo statuto, una relazione sull’attività con indicazione del numero degli sportelli attivati e le loro sedi.
3.  I Coordinamenti delle Banche del tempo e le singole Associazioni, aderenti all’ Associazione Nazionale Banche del Tempo, mantengono la piena autonomia istituzionale e funzionale nella gestione interna e nei rapporti con gli enti locali.
4.  Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta. Il socio che con i suoi atti o comportamenti abbia leso l’etica e le finalità dell’associazione viene escluso dall’associazione stessa con delibera del direttivo con voto segreto dopo una verifica dell’attinenza dell’attività con lo statuto. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all’interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentarsi al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla raccomandata stessa.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Direttivo. Il diniego va motivato.

Art. 4
1.  I soci dovranno indicare il logo dell’associazione in ogni loro documento.

Art. 5
Diritti e doveri dei soci
1.  I soci hanno diritto di:

  • eleggere gli organi sociali ed accedere alle cariche sociali mediante l’elezione dei propri candidati;
  • essere informati sulle attività dell’associazione;

2.    I soci hanno l’obbligo di:

  • rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione;
  • versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • di pagare le quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.

Gli associati svolgeranno l’ attività loro assegnata tramite i propri rappresentanti, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 6
1.  La quota a carico dei soci è stabilita dal Consiglio Direttivo, non è trasferibile e non è restituibile in caso di recesso, esclusione o cessazione.

Art. 7
Organi sociali
1.  Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo
  •  Presidente
  • Collegio dei revisori dei conti
  • Collegio dei probi viri

2.  Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 8
1.  L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
Ogni socio (Banca del Tempo e Coordinamento) partecipa all’Assemblea con un rappresentante.
2.  È convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo tramite il presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno trenta giorni prima di quello fissato dall’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori, luogo, data e ora della riunione.
3.  L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei rappresentanti degli associati, o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
4.  L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 9
Compiti dell’assemblea ordinaria
1.  L’assemblea deve:

  • approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento interno;
  • eleggere il Consiglio Direttivo determinandone il numero dei componenti, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri.
  • deliberare su quanto altro demandatole per legge o per statuto o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.

Art. 10
1.  L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza dei rappresentanti degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti in proprio o per delega.
2.  Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone.
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei rappresentanti degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei ¾ dei rappresentanti degli associati.

Art. 11
1.  Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2  L’assemblea può organizzare i lavori per comitati tematici o territoriali.
3.  Ogni rappresentante degli associati ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 12
Consiglio direttivo
1.  Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri eletti dall’assemblea in base ad una lista di candidati che salvaguardino le rappresentanze territoriali nazionali.
I membri del Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente ed uno o più vice presidenti.
Nel Caso vengano eletti più Vice Presidenti il Consiglio Direttivo nomina il Vice Presidente Vicario.
2.  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con e-mail o fax da inviarsi almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
3.  Il consiglio direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
4.  I membri del consiglio direttivo che non siano presenti a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo decadono. In caso di decadenza i membri decaduti vengono sostituiti con i primi dei non eletti risultanti nell’ultima votazione.
5.  Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’assemblea. Redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e il preventivo.

Art. 13
1.  Il presidente, eletto nel proprio seno dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
2.  È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da pubbliche amministrazioni, enti e  privati, senza oneri, rilasciandone liberatorie e quietanze.
3.  Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni dello stesso sono esercitate dal Vice Presidente Vicario.

Art. 14
1.  Ai revisori spetta:
a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione;
b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l’Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente statuto.
2.  I revisori dei conti devono redigere la loro relazione all’Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Comitato Direttivo.
3.  I Revisori dei Conti sono eletti dall’Assemblea in numero di tre e durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art.15
1.  Il Collegio dei Probiviri arbitra inappellabilmente le vertenze sorte nell’ambito
dell’Associazione e che interessino uno o più soci, e propone al Comitato Direttivo gli
eventuali provvedimenti disciplinari.
Ne fanno parte tre membri eletti tra i rappresentanti degli associati dall’Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2.  Il Collegio dei Probiviri è presieduto da un Presidente nominato dai membri eletti dall’Assemblea; in assenza di questi, è presieduto dal membro più anziano di età. Si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Comitato Direttivo, cinque rappresentanti degli associati o di un rappresentante degli associati interessato alla vertenza.
3.  Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 16
Risorse economiche
1.  Le risorse economi che dell’organizzazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazioni e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 17
1.  Il rendiconto economico e finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo
gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative
all’anno trascorso.
2.  Il conto preventivo contiene le previsioni di spese e di entrate per l’esercizio annuale successivo.
3.  Il rendiconto economico finanziario è predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato tramite posta elettronica.
4.  Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 18
Scioglimento e devoluzione del patrimonio
1.  L’eventuale scioglimento dell’associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10  ed in tal caso il patrimonio dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

Art. 19
1.  Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal CC e dalle leggi vigenti in materia.

Ali Terme, 23 giugno 2007

Verbale assemblea straordinaria ANBDT

Gallerie fotografiche

video